Come sapete, l’interesse per la materia “canapa” è aumentato con l’approvazione della legge 242/2016 (Link per approfondire), che ha avuto il compito di disciplinare tutte le fasi agronomiche, chiarire alcune procedure e dare vita al decreto sugli alimenti derivanti dal seme. Già in un articolo precedente (Link per approfondire), spiegavo quale fosse l’iter per la coltivazione, ai fini di cessione per la produzione di cannabinoidi e come le aziende agricole possano mettersi in contatto con tali officine (Link per approfondire).

Sempre sul tema, per dare il maggior numero di informazioni possibili, vorrei fare un focus su cannabidiolo, noto come CBD. Ad oggi, sono due le officine italiane autorizzate all’estrazione di questa sostanza: Ricerca e sviluppo Montale e INDENA. In commercio, inoltre esistono due farmaci che utilizzano CBD naturale (esiste anche di sintesi): il SATIVEX e l’EPIDIOLEX.  Oltre ciò, la ditta Crystal Hemp ha messo in commercio sia un dispositivo medico, che due cosmetici a base di CBD (sintetico).

Il CBD, sia sintetico che di origine estrattiva, è da considerarsi a tutti gli effetti una sostanza attiva ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b-bis D.Lgs. n 219/06, che nel fornirne la definizione, la qualifica come “…qualsiasi sostanza o miscela di sostanze destinata ad essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale inteso a esercitare un’azione farmacologica, immunologica o metabolica al fine di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, ovvero a stabilire una diagnosi medica”. Per i prodotti contenenti CBD sussiste pertanto l’obbligo di richiesta dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) quali medicinali, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs n. 219/2006, previa presentazione di adeguato dossier autorizzativo che dimostri qualità, sicurezza ed efficacia del medicinale. Ad ogni buon fine si precisare inoltre che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D. Lgs n. 219/2006, “2. In caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell’insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di «medicinale» e nella definizione di un prodotto disciplinato da un’altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni del presente decreto”.

In ultimo, il CBD può essere considerato un alimento/integratore? A tale proposito, il ministero della Salute chiarisce che occorre fare domanda per il cosiddetto Novel Foods. Ad oggi, in Italia, nessuno lo ha mai fatto e altri Paesi Ue ci stanno provando ed è opportuno ricordare che il Regolamento di esecuzione 478/2020 istituisce l’elenco dei nuovi alimenti (Link per elenco).