L’ articolo 21 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ha istituito lo schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale dei prodotti, denominato “Made Green Italy ». Il 21 marzo 2018 viene poi pubblicato il regolamento d’ attuazione dello schema nazionale che si basa sulla linee guida PEF (Product Environmental Footprint) che disciplinano metodi per il calcolo dell’impronta ambientale, prescrizioni tecniche ed altri documenti approvate nell’ambito del progetto PEF della Commissione europea e che sono rese disponibili dal Ministero dell’a transizione ecologica sul proprio sito istituzionale.

Per rendere lo schema “Made Green in Italy” effettivamente applicabile e per consentire alle aziende di aderirvi, è necessario che preliminarmente siano elaborate delle Regole di Categoria di Prodotto (RCP), vale a dire delle indicazioni metodologiche necessarie alla conduzione di studi relativi all’impronta ambientale per una specifica categoria di prodotto. L’esistenza di una RCP è il requisito fondamentale per effettuare lo studio di impronta ambientale ed ottenere il logo “Made Green in Italy” per il proprio prodotto.

A proporre le RCP possono essere soggetti (privati o pubblici) costituiti da almeno tre aziende, di cui almeno una piccola e media impresa secondo la definizione fornita dal decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, che rappresentano la quota maggioritaria del settore della specifica categoria di prodotto per la quale si intende proporre l’elaborazione di RCP all’interno dello schema; per quota maggioritaria si intende oltre il 50% del fatturato riferito all’anno solare precedente alla proposta di RCP.

Poiché, dunque, l’adesione allo schema è limitata ai prodotti per cui esiste una Regola di categoria di prodotto valida, possono presentarsi due scenari. Se per una specifica categoria di prodotto è stata definita una PEFCR in sede europea, questa deve essere recepita nella RCP che si intende elaborare ed integrata con i requisiti addizionali obbligatori e facoltativi; in caso contrario, viene elaborata una nuova RPC a livello nazionale.

Per il settore food sono in corso di validità le seguenti RPC:

– Formaggio Provolone Valpadana DOP” con valida fino al 30/6/2025;

– RCP “Formaggio Grana Padano DOP” con valida fino al 24/06/2025;

– RCP “Aceto” con valida fino al 15/06/2025;

– RCP Pasta secca con valida fino all’8/06/2025.

Il Regolamento prevede che il Ministero, in qualità di soggetto gestore dello schema, sottoponga la proposta di RCP a consultazione pubblica della durata di trenta giorni (art. 3, comma 6, del DM n. 56 del 21 marzo 2018). Attualmente

– RPC per carni suine, fesche o refrigerate;

– RPC per carni bovine, fresche o refrigerate;

– RPC tabacco grezzo

Per richiedere il logo occorre fare domanda su un apposito modello, allegando quanto necessario. Lo studio di valutazione dell’impronta ambientale contiene, nello specifico, il calcolo dei valori degli indicatori ambientali relativi alle tre principali categorie di impatto individuate dalle relative RCP e del valore singolo ottenuto per aggregazione dei tre principali indicatori di impatto attraverso normalizzazione e pesatura. Tali valori sono confrontati con il valore del benchmark.

Le classi di prestazione da indicare sono tre, per cui occorre riportare i valori delle due soglie, sopra e sotto il benchmark , necessari per definire le classi di prestazione A, B e C. In particolare:

– i prodotti con impatto superiore alla soglia più elevata sono da classificare in classe C;

– prodotti con impatto inferiore alla soglia inferiore sono da classificare in classe A;

– i restanti in classe B.

Solo le classi A e B possono ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del logo ma, quest’ultima è sottoposta ad un preciso monitoraggio.

L’Italia è stato il primo paese dell’UE ha mettere in atto questo schema di certificazione che si basa sullo standard PEF, introduce così a fianco al Made in Italy anche una valutazione ambientale che si basa sulla realtà produttiva presente.