In “Europa”, nello specifico nel “comitato di esperti” della Commissione si parla di liberalizzare il nome dei vitigni in modo che essi possano essere utilizzati in etichetta. Ai più questa misura non dice nulla, dice molto invece ai produttori. Alcuni di loro sono già sul piede di guerra.

Per spiegare questa complicata materia si deve far riferimento sia al Regolamento 1308/2013(OCM unica) che al Regolamento 607/2009 per quanto riguarda l’applicazione dell’etichettatura del vino come applicazione del precedente regolamento sull’OCM (Reg.409/208) e che per questo, la Commissione intende rivedere.

L’art. 62 del Regolamento 607/2009 recita al quarto 4 comma che: I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell’allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un’indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all’elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell’indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull’etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un paese terzo.

Ora la Commissione vorrebbe modificare questo allegato o la sua applicazione con un atto delegato(art.227) e in Italia si è creato un giustificato allarme.

Ma cosa significa? Se apriamo l’allegato XV, parte B, vediamo un elenco dove nella colonna di sinistra c’è il nome della denominazione d’origine, al centro il vitigno e a destra il paese o i paesi che possono usare il nome di quest’ultimo. Ad esempio il Lambrusco, nome comune di vitigno, come il Vermentino, il Brachetto, il Verdicchio o il Sangiovese, adesso si può usare, in deroga al regolamento generale, solo in Italia, perchè tale nome è contenuto anche nell’indicazione d’origine come da regola sopra esposta.

Dal documento di lavoro predisposto dalla Commissione Europea sembrerebbe aprirsi questo scenario: si vuole manterrebbe l’allegato B con l’elenco dei nomi dei vitigni in questione così come lo conosciamo oggi, però si introdurrebbe una condizione d’uso che non ci dà garanzie per il futuro in quanto, per utilizzare i nomi presenti nell’elenco, infatti, sarebbe sufficiente avere un disciplinare di produzione e fare una notifica alla Commissione.

Facciamo un esempio. Oggi paesi come la Romania o la Spagna non possono utilizzare, il nome Lambrusco. Con la modifica proposta, questi paesi o altri, stabilendo un disciplinare di produzione e facendo una notifica alla Commissione potrebbero produrre il “Lambrusco di Madrid” piuttosto che il “Lambrusco di Bucarest”.

In Italia si è creato un giustificato allarme. Il mondo produttivo italiano ovviamente vuole mantenere lo status quo ovvero l’attuale livello di tutela delle nostre Dop e Igp non modificando le regole vigenti. Liberalizzare il nome dei vitigni è, infatti, molto pericoloso per quei produttori che hanno puntato tutto il marketing sul “nome del vitigno” e non “sull’indicazione geografica” in quanto territorio.

Per completezza, parlando del Sagrantino, vino DOCG dell’Umbria e vitigno, oppure dell’Albana o Cannonau pur non figurando nell’allegato XV, parte B, del reg. CE n. 607/2009 non si possono utilizzare liberamente. Ad essi si applica il principio generale contenuto all’art. 100, par. 3, del reg. UE n. 1308/2013, secondo cui un nome di varietà – “Sagrantino” – che contiene o che è costituito da una DOP o IGP – “Sagrantino di Montefalco” – non può essere utilizzato nell’etichettatura dei prodotti agricoli.

Diversamente per il Vermentino, la Vernaccia e al Lambrusco si applica la deroga perché quei nomi di varietà, che comprendono una DOP o una IGP, sono utilizzati storicamente e tradizionalmente per altri vini DOP e IGP. Un altro esempio è il Brachetto, nome di varietà compreso nella DOCG “Brachetto d’Acqui” . Il Brachetto può, grazie alla deroga, essere utilizzato anche nella DOC Piemonte. Stessa cosa per il Lambrusco, compreso della DOC Lambrusco di Sorbara, ma utilizzato anche nei vini IGT Emilia, diventando Lambrusco dell’Emilia IGT.

Questa “deroga” esiste perchè nei casi sopra descritti si tratta sempre e comunque di pratiche esistenti in materia di etichettatura di cui la Commissione ha tenuto conto negli anni. Quindi il passaggio è dal territorio e dalla sua storia – pratica esistente – alla norma e non il contrario. O meglio, prima è nata la pratica, poi la deroga. E perché questo? Perché qui vitigni, autoctoni, sono stati inseriti in denominazioni di un areale più ampio rispetto a quello originario (Sorbara – Emilia o Aqui – Piemonte). Oggi in Spagna non ci sono vini etichettati come Lambrusco, motivo per cui non possiamo parlare per la Spagna di pratiche esistenti. Di conseguenza, non è possibile etichettature un vino spagnolo come Lambrusco.

Certo è che, se da una parte non è giusto impedire di utilizzare un nome comune, dall’altra non si deve nemmeno fare un danno ai produttori. Tutti vorremo che le cose attuali non cambiassero ma in U.E. siamo in 28 e non tutti la pensano alla stessa maniera. Mi auguro che, qualora vincesse il cambiamento, che sia dato almeno un tempo congruo ai produttori per riorganizzarsi.