Oggi ho ricevuto una mail con la quale mi si chiedeva se l’etichetta sulle lenticchie secche, riferendosi a prodotto “senza glutine” è giusta o sbagliata.  La domanda è molto pertinente in quanto le lenticchie non hanno glutine!  Per questo ritengo che la dicitura sia scorretta.

Ma veniamo al contesto giuridico. Per i prodotti “senza glutine” attualmente si applica il Reg.  41/2009  che prevede la possibilità di poter  indicare tale dicitura senza glutine anche sui prodotti correnti. Il suddetto  regolamento sarà abrogato a partire dal 20 luglio 2016. Da tale data si applicherà il Reg. (UE) N. 828/2014  relativo alle prescrizioni riguardanti l’informazione dei consumatori sull’assenza di glutine o sulla sua presenza in misura ridotta negli alimenti, che ricondurrà tali informazioni nell’alveo del  Reg. (CE) n. 1169/2011.

Il considerando (10) del Reg. (UE) n. 828/2014 fa presente che    “Un alimento contenente ingredienti naturalmente privi di glutine dovrebbe inoltre poter recare un’etichettatura indicante l’assenza di glutine, in conformità delle disposizioni di cui al presente regolamento, purché siano rispettate le condizioni generali sulle pratiche leali di informazione di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011. In particolare le informazioni sugli alimenti non dovrebbero indurre in errore suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.”

Come recita una circolare del Ministero della Salute (DGSAN 0006989-P-14/03/2010) relativamente alla dizione “senza glutine” in etichetta recita che la dizione non deve essere tale da indurre in errore il consumatore specialmente “suggerendogli che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari possiedono caratteristiche identiche”.

Non è corretto quindi che si possa dichiarare senza glutine un prodotto quando tale assenza è “naturale” (ad. esempio sul latte non sarebbe possibile fare tale dichiarazione). Pertanto si deve ritenere scontata  l’assenza di glutine nei prodotti monoingredient, naturalmente privi di glutine, non processati.

Nel caso in esame (lenticchie secche) siamo in presenza dei tre elementi sopracitati (lenticchie, naturalmente senza glutine, monoprodotto, non processato). Sembrerebbe quindi che  le modalità utilizzate per  indicare l’assenza  di  glutine non rispettino i principi stabiliti dall’art. 7 del Reg. (CE) n. 1169/2011 suggerendo che le lenticchie in questione  posseggono  caratteristiche particolari, quando in realtà tutte le lenticchie sono naturalmente  prive di glutine.

In buona sostanza, ritengo che la definizione recata sulla scatola non rispetta i principi dell’art. 7 del reg. UE 1169/11 e potrebbe essere sanzionata applicando l’art. 18, comma 1 del DL 109/92. Per questo lo chiederò al Ministro.

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