IMU TERRENI AGRICOLI: i commi 9-11 rideterminano le agevolazioni per i terreni agricoli, esentando dall’imu:  i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;  i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;  i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;  i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprieta’ collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso. l’ufficio studi della camera fa notare che la norma determina la conseguente imponibilita’ ai fini irpef dei redditi dominicali relativi ai terreni agricoli precedentemente soggetti all’imu e che  il comma 517 del provvedimento – modificando l’articolo 1, comma 512, della legge n. 228/2012 – fissa al 30 per cento, invece dell’attuale 7 per cento, la RIVALUTAZIONE DEI REDDITI DOMINICALE E AGRARIO a decorrere dal periodo di imposta 2016. Da tale rivalutazione sono esclusi i terreni agricoli e quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola. Come M5S abbiamo insistito (emendamento a mia firma) sul togliere l’IMU per quei terreni in uso agli IAP o CD per un periodo non inferiore ai 5 anni in modo che quest’ultimi non siano “svantaggiati” rispetto a chi ha il terreno in proprietà, perchè il costo dell’IMU ricadrebbe sull’affitto. Abbiamo scelto 5 anni perchè si lega ad alcuni contributi legati alla PAC e anche perchè con un periodo certo si può programmare meglio l’attività agricola. La proposta perà NON è stata accolta nemmeno nella sua “riduzione” alla cessione tra parenti.

IMU IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO: i commi da 18 a 21 introducono agevolazioni in materia di accatastamento e, dunque, di tassazione degli immobili a uso produttivo e a destinazione speciale; si assegna un contributo ai comuni per compensare la perdita di gettito derivante dall’applicazione delle nuove regole di accatastamento di detti immobili

RIORDINO FONDIARIO: il comma 31, introdotto al senato, esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunita’ montane).

PICCOLA PROPRIETA’ CONTADINA: due emendamenti di Manfred Schullian (misto) hanno aggiunto i commi 31-bis e 31-ter. col primo si estende al coniuge o ai parenti in linea retta, purche’ gia’ proprietari di terreni agricoli e conviventi, le agevolazioni fiscali previste a favore della piccola proprieta’ contadina, consistenti nella fissazione in misura fissa dell’imposta di registro ed ipotecaria ed nella misura dell’1 per cento dell’imposta catastale per i trasferimenti a titolo oneroso di terreni e pertinenze a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli. col secondo si prevede che le agevolazioni per la piccola proprieta’ contadina si applicano anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi dagli stessi abitualmente coltivati. il costo complessivo dei due interventi e’ calcolato in due milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Personalmente ritengo molto valida questa misura in quanto condivido l’idea di preservare il fondo agricolo che oramai in Italia è altamente frazionato. Come M5S abbiamo votato favorevolmente a tale proposta.

IRAP AGRICOLA: i commi dal 38 al 40 riguardano l’esenzione dal pagamento dell’irap per i settori dell’agricoltura e della pesca, a decorrere dal 2016. a tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446/1997 – istitutivo dell’irap – che riguardano tali ambiti. 

CREDITO D’IMPOSTA: con un emendamento del governo, sono stati aggiunti i commi dal 52-bis al 52-quaterdecies che introducono un credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle regioni del mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abbruzzo) dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019. la misura dell’agevolazione e’ differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20 per cento per le piccole imprese, 15 per cento per le medie imprese, 10 per cento per le grandi imprese (comma 52-bis). con un subemendamento dei relatori si e’ precisato che per le imprese agricole attive nella produzione primaria, della pesca e dell’acquacoltura, della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura, ove acquistino beni strumentali nuovi, le agevolazioni sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di stato del relativo settore.

BIOMASSE: un emendamento di castricone (pd) ha aggiunto tre nuovi commi,  da 70-decies a 70-duodecies. in particolare, il comma 70-decies dispone che alla produzione di energia elettrica di impianti alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili, che hanno cessato al 1° gennaio 2016 o cessano entro il 31 dicembre 2016 di beneficiare di incentivi sull’energia prodotta, in alternativa all’integrazione dei ricavi prevista dall’articolo 24, comma 8, del d.lgs. n. 28/2011 a favore degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili eserciti in assenza di incentivi, e’ concesso un diritto a fruire fino al 31 dicembre 2020 di un incentivo all’energia prodotta, secondo le modalita’ e condizioni indicate ai successivi commi 73-ter e 73-quater.

ASSUNZIONI: i commi 83-86 prevedono, per il settore privato, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016. per il settore agricolo, il beneficio si applica secondo la disciplina specifica di cui ai commi 84 e 85. in particolare, il comma 84 dispone che lo sgravio si applichi in favore dei datori di lavoro del settore agricolo nel rispetto dei limiti finanziari indicati, i quali sono distinti per le assunzioni come impiegati e dirigenti e, rispettivamente, come operai agricoli. per questi ultimi, si esclude il beneficio (in conformita’ alla disciplina dello sgravio per le assunzioni di operai agricoli decorrenti nel 2015) qualora nel corso del 2015 i soggetti risultassero occupati a tempo indeterminato o risultassero iscritti negli elenchi nominativi dell’anno 2015 per un numero di giornate di lavoro pari o superiore a 250 (in qualita’ di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore di lavoro agricolo). lo sgravio nel settore agricolo e’ riconosciuto, secondo le modalita’, il monitoraggio e le relazioni di cui al comma 85, fino al raggiungimento dei limiti finanziari ed in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

TRIVELLAZIONI: un emendamento del governo ha aggiunto i commi da 129-bis a 129-quinquies che operano una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi (cosiddetta attivita’ upstream). una prima modifica riguarda il divieto di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in alcune zone di mare (vale a dire all’interno del perimetro delle aree marine e costiere protette e nelle zone di mare poste entro 12 miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette). un secondo gruppo di modifiche e’ contenuto nel nuovo comma 129-ter ove si prevede: l’eliminazione del carattere strategico, di indifferibilita’ e urgenza delle attivita’ upstream, riconoscendo alle stesse il solo carattere di pubblica utilita’, che costituisce uno dei requisiti per l’emanazione del decreto di esproprio.

CIGS IN DEROGA PESCA: il comma 165, introdotto nel corso dell’esame al senato, specifica che, nell’ambito delle risorse per il 2016 relative agli ammortizzatori sociali in deroga, una quota non superiore a 18 milioni di euro e’ destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

LAVORO/PESCA: con un emendamento di Carlo dell’Aringa (PD), e’ stato aggiunto il comma 166-bis che fa salvo l’articolo 3 del d.lgs. 869/1947, il quale esclude alcune imprese dall’applicazione delle norme sulla integrazione salariale, tra cui gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane e le cooperative.

MADE IN ITALY: il comma 196, non modificato dal senato, prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell’ice-agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del made in italy. con un emendamento di Colomba Mongiello (PD) e’ stato aumentato lo stanziamento da 50 a 51 milioni . Il milione di aumento viene destinato all’associazione delle camere di commercio italiane all’estero.

INDIGENTI: con un emendamento di Filippo Gallinella (M5S) e Massimo Fiorio (PD) e’ stato inserito il comma 217-bis che rifinanzia il fondo agea per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti, stanziando due milioni di euro per il 2016 e cinque milioni di euro a decorrere dal 2017. Nella nostra versione originale, poi riformulata, spingevamo nel mirare l’acquisto ai prodotti lattiero caseari vista la crisi del settore.

TERREMOTO: con un emendamento di Manuela Ghizzoni (PD) sono stati inseriti i commi dal 245-bis al 245-quaterdecies con i quali sono concessi ulteriori finanziamenti ai territori colpiti dal sisma in lombardia, veneto e emilia del maggio 2012 ed e’ prevista l’istituzione di zone franche nei centri storici di alcuni comuni della lombardia. in particolare, il comma 245-ter estende alle strutture destinate alla produzione agricola e alle attivita’ connesse nei territori colpiti dal sisma il finanziamento derivante dal bilancio dell’inail, attualmente destinato agli interventi di messa in sicurezza. Il comma 245-quater destina per la messa in sicurezza delle strutture destinate alla produzione agricola nei territori colpiti dal sisma rispettivamente 3,5 milioni (Lombardia) e 1,5 milioni (Veneto).

CALAMITA’, FITOPATIE, PESCA: un emendamento di Laura Venittelli (PD), riformulato in corso di seduta, aggiunge i commi 245-bis e 245-ter. il comma 245-bis differisce una serie di termini per consentire l’accesso al fondo di solidarieta’ nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi ai vegetali, previsti dal d.l. 5 maggio 2015, n. 51. in particolare, si differisce al 29 febbraio 2016:  il termine perentorio entro il quale le regioni possono deliberare la declaratoria di eccezionalita’ degli eventi atmosferici di eccezionale intensita’ che si sono verificati nel corso dell’anno 2014 e fino a maggio 2015 (data di entrata in vigore del d.l. n. 51);  la possibilita’ per le imprese della pesca di presentare domande per accedere agli interventi del fondo di solidarieta’ nazionale della pesca e dell’acquacoltura per gli eventi verificatesi fino al 31 luglio 2015. e’ introdotta, inoltre, la priorita’ per le domande delle imprese che abbiano subito un maggior danno, rimettendo ad un decreto del ministro delle politiche agricole l’individuazione dei criteri di priorita’ per l’assegnazione del contributo. il comma 254-ter prevede la possibilita’ di utilizzare le risorse del fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) anche per la concessione delle garanzie e degli aiuti per l’accesso al credito erogati dal ISMEA in favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.

TERRA DEI FUOCHI: il comma 253 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. nel corso dell’esame al senato, e’ stato, altresi’, specificato che, nell’ambito della predetta dotazione, un importo massimo di 3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, e’ destinato agli interventi di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale isochimica.

VALLE DEL SACCO: con un emendamento di Nazzareno Pilozzi (PD), e’ stato inserito il comma 253-bis il quale istituisce un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da destinare: quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale valle del sacco e quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, nonche’ a 10 milioni di euro per l’anno 2018, prioritariamente ai siti di interesse nazionale per i quali e’ necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.

BIETICOLO SACCARIFERO: il comma 260 inserito al senato rifinanzia la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in italia, mediante il fondo costituito presso l’agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea). il rifinanziamento vale per gli anni 2016 e 2017, con importi diversi. per il 2016, e’ di 1 milione di euro; per il 2017, di 4 milioni di euro.

PROGRAMMA TRIENNALE PESCA: con un emendamento dei relatori e’ stato aggiunto il comma  260-bis il quale proroga fino al 31 dicembre 2016 il programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2013-2015, stanziando per esso tre milioni di euro.

CAF: il comma 335 riduce di 40 mln di euro per il 2016, 70 mln per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 mln annui a decorrere dal 2019 le risorse per i servizi resi dai centri autorizzati di assistenza fiscale. inoltre, sempre per quanto riguarda i centri di assistenza fiscale, un emendamento di Francesco Ribaudo (PD) ha modificato il comma 536, prevedendo che i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attivita’ dei CAF (in particolare, in relazione al numero di dichiarazioni da essi trasmesse) si applichino con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2015- 2017, in luogo degli anni da 2016 a 2018; consentendo ai CAF, in luogo della polizza assicurativa ad essi richiesta per lo svolgimento delle proprie attivita’ di assistenza, di prestare idonea garanzia sotto forma di titoli di stato o titoli garantiti dallo stato, ovvero ancora sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. si demanda a un decreto del ministro dell’economia e delle finanze la possibilita’ di individuare ulteriori modalita’ alternative che offrano adeguate garanzie; ha inserito  il comma 542-bis, il quale (modificando l’articolo 39, comma 1-bis del d.lgs n. 241 del 1997) disciplina la responsabilita’ solidale del centro di assistenza fiscale con chi commette violazioni relative all’assistenza dei contribuenti (visto di conformita’ ed asseverazione infedeli, certificazione tributaria infedele). in particolare, per effetto dell’emendamento in esame, in tali ipotesi il caf e’ obbligato solidalmente con il trasgressore al pagamento di una somma pari alla sanzione (come previsto dalla norma attuale), nonche’ alle ulteriori somme irrogate al trasgressore ai sensi del comma 1 dell’articolo 39.

PATRONATI: con un emendamento di Piccone (NCD) e’ stato modificato il comma 344 disponendo: una minore riduzione di 13 milioni degli stanziamenti destinati per il 2016 agli istituti di patronato ed assistenza sociale, che l’emendamento stabilisce, invece che alla cifra di 28 milioni attualmente prevista nel comma(cifra che gia’ rappresentava una minor riduzione rispetto al testo iniziale del ddl, in cui era cifrata in 48 milioni), a 15 milioni;  una minore riduzione di 3 punti percentuali dell’aliquota per la determinazione provvisoria del finanziamento annuo degli istituti, che dall’esercizio finanziario 2017 viene fissata, invece che a 65 punti percentuali come ora previsto nel comma (rispetto al 72% stabilito dalla disciplina vigente), a 68 punti percentuali; una minore riduzione dell’aliquota di finanziamento degli istituti, che da 0,193 punti percentuali viene portata a 0,199 punti (rispetto agli 0,207 punti percentuali previsti a normativa vigente). l’emendamento ha aggiunto il comma 344-bis, con cui si interviene sull’articolo 13, della legge n.152/2001 di finanziamento degli istituti di patronato, il cui comma 5 prevede che ai medesimi e’ comunque assicurata l’erogazione delle quote di rispettiva competenza, nei limiti dell’80 per cento delle somme impegnate, entro il primo trimestre di ogni anno, aggiungendovi un ulteriore periodo in cui si stabilisce che agli istituti e’ altresi’ assicurata una ulteriore erogazione pari all’80 per cento delle somme eventualmente assegnate in sede di legge di assestamento del bilancio. inoltre,  un emendamento di Massimo Parisi (PD) ha inserito un ulteriore comma, il 344-ter, che interviene sulla normativa che regola una delle ipotesi di scioglimento e commissariamento degli istituti di patronato, operante nel caso in cui l’istituto abbia realizzato, per due anni consecutivi, attivita’ “rilevante” (alla quale sono cioe’ finalizzati i finanziamenti pubblici, ex art. 13, l. n. 152/2001), sia in italia sia all’estero, in una quota percentuale (accertata in via definitiva dal ministero del lavoro e delle politiche sociali) inferiore all’1,5 per cento del totale. in particolare, si rinvia l’attuazione concreta di tale ipotesi di commissariamento stabilendo che essa trovi applicazione unicamente a decorrere dalle attivita’ dell’anno 2016 (e non dell’anno 2014, come previsto dalla normativa vigente).

FORESTALI CALABRIA: e’ stato approvato un emendamento dei relatori che, al comma 369, stanzia 20 milioni per gli operai forestali della calabria.

ISMEA-ISA-SGFA: i commi 375-380, in parte modificati dal senato, prevedono l’incorporazione di diritto della societa’ istituto per lo sviluppo agroalimentare s.p.a. (ISA) e della societa’ gestione fondi per l’agroalimentare s.r.l. (SGFA) nell’istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). vengono, a tal fine, declinate le modalita’ operative di tale incorporazione, dettando disposizioni specifiche sul trasferimento del personale in servizio presso isa e sgfa e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovra’, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attivita’ del nuovo istituto. un emendamento di giovanni falcone (PD) ha inserito tra le finalita’ del piano per il rilancio delle attivita’ di ismea, quella legata all’innovazione tecnologica, anche finalizzata alla tracciabilita’ delle filiere agricole ed agroalimentari.

CREA: un emendamento dei relatori ha aggiunto tre nuovi commi, da 380-bis a 380-quater, i quali demandano al crea-consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria la promozione di un piano di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica. entro trenta giorni dall’approvazione della legge di stabilita’, il crea deve sottoporre all’approvazione del mipaaf un progetto di ricerca triennale, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le universita’ che vi saranno coinvolte, le tecnologie da impiegare ed i risultati attesi (comma 380-ter). con un subemendamento, e’ stato previsto che sul piano esprimano il parere anche le commissioni agricoltura di camera e senato. per tali finalita’ e’ autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per 2016, di 8 milioni per ciascun anno del biennio 2017-2018.

MONTAGNA: un emendamento di Enrico Borghi (PD) ha aggiunto il comma 439-bis con cui si autorizza una spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il fondo nazionale della montagna di cui alla legge n.97/1994.

BANCHE: con un emendamento del governo sono stati inseriti i commi da 491-bis a 491-octies, coi quali viene (comma 491-bis) istituito un fondo di solidarieta’ in favore degli investitori persone fisiche, imprenditori individuali, coltivatori diretti o imprenditori agricoli che, alla data del 23 novembre 2015, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi da cassa di risparmio di Ferrara spa, della banca delle Marche spa, della banca popolare dell’Etruria e del Lazio – societa’ cooperativa e della cassa di risparmio della provincia di Chieti spa, poste in risoluzione alla fine di novembre 2015.

IMPOSTA REGISTRO: il comma 515, modificando l’articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro di cui al d.p.r. n. 131/1986, n. 131, innalza dal 12 per cento al 15 per cento l’aliquota relativa ai trasferimenti aventi per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale.

IVA CARNI: una nuova formulazione degli emendamenti Guido Guidesi (Lega) e Nicodemo Oliverio (PD) ha aggiunto il comma 515-bis prevedendo che con lo stesso decreto di cui al comma 516 (decreto del ministro dell’economia, da emanare di concerto con il ministro delle politiche agricole), sono alzate, per il 2016, le percentuali di compensazione dell’iva applicabili agli animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 7,70 %, e della specie suina, in misura non superiore all’8 %. l’onere massimo e’ quantificato in 20 milioni di euro.

LATTE: il comma 516 stabilisce che con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del d.p.r. n. 633/1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario – attualmente fissata all’8,8 per cento – in misura non superiore al 10 per cento.

AGROENERGIE: il comma 518, sostituendo il comma 423 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005, stabilisce i criteri da utilizzare a regime per individuare le attivita’ produttive di reddito agrario. ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kwh anno, nonche’ di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attivita’ connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle societa’ semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e’ determinato, ai fini irpef ed ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditivita’ del 25 per cento, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all’ufficio secondo le modalita’ previste dal regolamento di cui al d.p.r. n. 442/1997.  il comma 519 esplicita che le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.  in base al comma 520 viene soppresso il comma 1 dell’articolo 22 del decreto-legge n. 66/2014, relativo al comma 423 oggetto dell’intervento di cui al comma 5. si tratta di una norma di coordinamento, volta a stabilire in via definitiva il regime fiscale in materia, precedentemente previsto in via temporanea per il 2014 e 2015 dal comma 1 dell’articolo 22 del dl n. 66/2014.

ISMEA: il comma 521 stabilisce che, a valere sulle risorse di cui al fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il ministro dell’economia e 72 delle finanze del 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all’articolo 66, comma 3, della n. 289/2002, ISEMA versa all’entrata del bilancio dello stato la somma di 45 milioni di euro per l’anno 2016

GIOVANI: il comma 522 riduce di 8,3 milioni di euro per l’anno 2016, di 7,9 milioni per l’anno 2017 e di 8 milioni per l’anno 2018 la dotazione del fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91/2014.

COPERTURE: il comma 523 reca disposizioni in merito alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 33 a 40 del presente disegno di legge in materia di esenzione irap in agricoltura e pesca, alla cui scheda di lettura si rinvia: quanto a 75 milioni di euro per l’anno 2016, a 18 milioni di euro nel 2017 e a 22,5 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 n. 66/2014; quanto a 23 milioni di euro per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 214, della legge 23 n. 190/2014, n. 190.

MASI CHIUSI: un emendamento di Manfred Schullian (Misto) ha aggiunto il comma 523-bis in base al quale ogni atto e documento relativo a procedimenti per controversie in materia di masi chiusi, nonche’ relativi all’apertura della relativa successione sono esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato. le disposizioni introdotte si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano gia’ scaduti i termini di accertamento e di riscossione. 

COOPERATIVE SOCIALI: i commi 545-547, inseriti dal senato, istituiscono una nuova aliquota ridotta dell’iva, al 5 per cento, assoggettandovi le prestazioni sociosanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi, attualmente assoggettate all’aliquota del 4 per cento.

Scarica qui il testo completo della legge di stabilità 2016. Qui la scheda di lettura.