L’articolo 174 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sancisce che, per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo interno, l’Unione deve mirare a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni meno favorite o insulari, e che un’attenzione particolare deve essere rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici. Il nuovo periodo di programmazione finanziaria dell’U.E. (2014-2020) è concepito per un’Europa a 28 stati membri. Esistono due tipologie differenti di fondi: Fondi Diretti, erogati direttamente dalla Commissione Europe attraverso le proprie Direzioni Generali e/o Agenzie Esecutive, sulla base diprogrammi di finanziamento ‘tematici’ a beneficiari appartenenti a diverse categorie (università, imprese, associazioni) e Fondi Indiretti (o Strutturali), che rientrano in una strategia comunitaria, secondo un Quadro Strategico Comune elaborato dalla Commissione, la cui gestione è affidata agli Stati membri attraverso le autorità nazionali e regionali, in conformità a una programmazione (Accordo di Partenariato, che quest’anno deve essere predisposto dal Governo entro il 22 aprile) che deve essere approvata dalla Commissione Europea.