Oggi, voglio chiarire un concetto, l’unione dei comuni non è la fusione e il M5S è per la fusione. Molti non se lo ricordano e altri forse non lo sanno, ma la questione dell’accorpamento dei comuni, che è una fusione, è presente nel programma del M5S già dal 2009.

l processo di Fusione di Comuni è disciplinato dall’articolo 15 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) e prevede che 2 o più comuni territorialmente confinanti si uniscano tra di loro creando un nuovo Comune che succede nella titolarità di tutti i beni e di tutti i rapporti giuridici dei Comuni partecipanti la fusione. In parole semplici si crea un nuovo ente comunale con nuova denominazione, nuovo statuto e nuove elezioni amministrative con la decadenza di tutti gli altri comuni. Una forma particolare di fusione, è denominata fusione per incorporazione che prevede l’entrata di un comune in un altro comune che che assume la titolarità dei beni e dei rapporti giuridici del comune incorporante, ma mantiene intatta la sua denominazione il suo statuto. Il processo di fusione è particolarmente incentivato dallo Stato prevedendo una serie di agevolazioni economiche che riguardano lo sblocco del patto di stabilità, un maggior stanziamento statale pari al 20% in più rispetto a quanto destinato nel 2010 per 10 anni, agevolazioni nell’assunzione di personale a tempo determinato ecc.
Il processo di Unione dei Comuni è disciplinato dall’articolo 32 del TUEL ed è l’ente locale costituito  da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all’esercizio  associato  di funzioni e servizi. L’unione dei comuni a differenza della fusione non crea un nuovo comune che ne sopprime l’esistenza dei comuni fusi, bensì crea un nuovo ente di secondo livello lasciando la titolarità dei beni e dei rapporti giuridici ai comuni stessi. Questo nuovo ente ha una sua denominazione una sua sede e un suo statuto, i componenti l’unione sono definiti mediante elezione di secondo livello (esattamente come per le Provincie) tra i consiglieri comprendenti i comuni partecipanti l’unione. Per la loro gestione si applicano gli stessi principi previsti per l’ordinamento dei comuni, con specifico riguardo alle norme in materia di composizione e numero degli organi dei comuni, il quale non può eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell’ente. L’Unione ha l’unico scopo di mettere in comune alcune funzioni e servizi (stabilite dallo statuto dell’unione) da gestire in maniera associata con la finalità di ottenerne un miglioramento e un abbattimento dei costi. Servizi generalmente affidati a gestione associata delle unioni sono la Polizia Municipale, la riscossione erariale, il servizio informatico il SUAP gli impianti sportivi. Anche in questo caso sono previste agevolazioni economiche di entità comunque inferiore rispetto al processo di fusione ed è previsto un minimo di popolazione pari a 10.000 abitanti per poterla creare.
Accenniamo anche alla convenzione. Questa è una ulteriore forma di gestione dei servizi e delle funzioni dei comuni prevista dall’articolo 30 del TUEL attraverso la quale un comune gestisce tramite corrispettivo ricevuto dal comune richiedente un particolare servizio.  Ossia quando il Comune X chiede al Comune Y di gestire al suo posto un servizio. Tra i due comuni viene sottoscritto un vero e proprio contratto (come tra privati) in cui si stabilisce durata i fini, gli obblighi tra i contraenti e le garanzie.
Per concludere, la Fusione prevede che 2 o più comuni si uniscano tra loro creando un nuovo Comune, mentre l’unione prevede che 2 o più comuni decidano di mettere in comune la gestione solo di alcuni servizi creando un nuovo ente funzionale esclusivamente alla gestione dei servizi affidati. Attualmente la normativa prevede che entro il 31/12/2015 tutti i comuni sotto 5000 abitanti (3000 se sono Comunità Montane) debbano obbligatoriamente gestire in forma associata tutte le funzioni fondamentali previste dall’articolo 19 della legge 135/2012 (con l’esclusione della lettera l) mediante unione o convenzione. Le leggi statali stabiliscono solo dei principi generali dopodiché ogni regione mediante sua legge stabilisce gli iter procedurali ed eventuali altre forme di incentivazione recependo le indicazioni nazionali.
Anche la Corte dei Conti interviene sulla questione dei comuni dicendo che : […] per la prima volta in sede di referto è stata condotta un’analisi dei dati delle Unioni di Comuni di carattere, prevalentemente, sperimentale attesa la limitata disponibilità di dati omogenei. Sul piano generale, in via di sintesi, dai risultati dei certificati di conto consuntivo esaminati si possano trarre alcune indicazioni. La prima è che i volumi di risparmio sono di dimensioni contenute e tali da non incidere in maniera significativa sui saldi del comparto. In secondo luogo appare poco efficace questo metodo di razionalizzazione della spesa, a causa dell’alto livello di rigidità delle organizzazioni esistenti. Peraltro sembra rilevarsi una qualche difficoltà nel trasmettere alle Unioni le politiche di contenimento della spesa che vincolano i Comuni: ciò si ricava dalla costante crescita della spesa osservata. Tali risultati – che andranno verificati con ulteriori e più estese analisi – inducono a ritenere più funzionale, per conseguire effettivi risparmi di spesa nel settore degli enti demograficamente piccoli, la strada della fusione. 
Per approfondimenti metto a disposizione la Relazione della Corte dei Conti sugli andamenti della finanza territoriale e quanto predisposto dagli uffici della Camera.