Ai Ministri per i rapporti con il Parlamento, dell’Agricoltura e dello Sviluppo Economico
Per sapere, premesso che, l’articolo 62 del decreto legg n. 1 del 2012 ( c.d. “Decreto liberalizzazioni”) convertio con la legge n.27 del 2012 ha introdotto l’obbligo dei contratti scritti nelle transazioni agricole e alimentari e termini di pagamento di 30 giorni per i prodotti reperibili e 60 per quelli non deperibili; la ratio del citato articolo 62 era quella di limitare il potere contrattuale da parte delle imprese acquirenti (in generale identificate con la grande distribuzione), proteggendo la filiera alimentare italiana indebolita dalla crisi; […] rispondendo a quanto si apprende ad un quesito posto sulla questione da Confindustria il Ministero dello sviluppo economico con un parere espresso dal suo ufficio legislativo ha dichiarato “di fatto” abrogato l’articlo 62 del decreto legg n. 1 del 2012 ( c.d. “Decreto liberalizzazioni”) convertio con la legge n.27 del 2012. Tra le motivazioni di tale “cancellazione di fatto” ci sarebbe il recepimento della direttiva comunitaria sui pagamenti che ha introdotto una disciplina più flessibile riguardo alle transazioni tra le imprese quindi, sostiene il Mise “la disciplina di cui all’articolo 62 dovrebbe essere disapplicata per contrasto con il sopravvenuto diritto europeo”; da parte sua il ministero delle politiche agricole il cui ufficio legislativo ha ribadito la piena operatività della norma perchè l’articolo 62 si pone in un rapporto di specificità rispetto alla previsione di carattere generale delineata con la direttiva europea;
[…]contro il parere del Mise si sono espresse diverse associazioni di industriali ed agricoltori. Il vicepresidente di Assocarni ha dichiarato: “ inconsistente la base giuridica con cui un funzionario del ministero dello Sviluppo economico pretende di mettere in discussione una legge dello Stato e un obiettivo politico dichiarato prioritario e importante dai ministri delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico” aggiungendo : “Può succedere solo in un paese come l’Italia che due ministri di un Governo annuncino come un importante obiettivo portato a casa quello di aver finalmente moralizzato i termini di pagamento dei prodotti alimentari e che un secondo prima della scadenza di tale Governo un solerte funzionario sostenga l’assenza di base giuridica di un provvedimento tra l’altro giudicato pienamente legittimo dallo stesso Consiglio di Stato»;[..] di certo su una questione così delicata tutto era necessario tranne che creare una situazione di incertezza e confusione, il contrasto emerso tra i due ministeri coinvolti appare davvero come un vero e proprio controsenso sul piano politico, istituzionale e giuridico;
[…] su tutti questi e su altri aspetti che si sarebbero dovuti approndire in senso costruttivo si è abbattuta la diatriba paradossale tra i due ministeri; è il caso di ricordare che sono in gioco migliaia di posti di lavoro, non si tratta di una questione tecnica di poco conto, la sua soluzione può determinare effetti enormemente positivi su tutto il settore ma è fondamentale che si faccia immediatamente chiarezza;
appare necessario equilibrare il settore, difendere e proteggere la filiera italiana duramente colpita dalla crisi, riuscire a garantire, comunque, il necessario contenimento dei prezzi all’acquisto per i cittadini;
quale sia la situazione attuale, come sia stato possibile che due ministeri siano entrati in evidente e palese contrasto tra loro creando una situazione di enorme confusione, quale deve essere l’interpretazione corretta a cui fare riferimento rispetto all’ articolo 62 del decreto legg n. 1 del 2012 ( c.d. “Decreto liberalizzazioni”) convertito con la legge n.27 del 2012;
che cosa si intende con il principio di proporzionalità esplicitato dall’articolo 62 e che deve essere applicato ai contratti tra le imprese? Quali beni rientrano nella categoria definita deperibile, sempre ai sensi di quanto disposto dall’articolo 62? E a quali soggetti la normativa definita dall’articolo 62 si deve applicare?