Interpellanza: Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Premesso che:

con delibera del C.i.p.e. – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica – n. 86 del 18.11.2010 (G.U. 6.4.2011 S.G.) veniva approvato il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena (Chiomonte), opera considerata propedeutica alla progettazione del Nuovo Collegamento Internazionale Torino-Lione;
il predetto progetto definitivo è stato redatto “avendo come riferimento tecnico il progetto esecutivo del cunicolo esplorativo di Venaus”, come si legge nella citata delibera del C.i.p.e. nelle “prese d’atto”, al punto 1, lettera C) (a pag. 47 della G.U. citata), opera, di fatto abbandonata e che non è esistito alcun progetto preliminare del cunicolo esplorativo del La Maddalena a Chiomonte; il progetto esecutivo preso a “riferimento” per il progetto definitivo del cunicolo esplorativo de La Maddalena a Chiomonte aveva ad oggetto un’ opera ben diversa per:
• localizzazione di imbocco (Venaus distante da Chiomonte La Maddalena circa 4 km.)
• altitudine (Venaus imbocco cunicolo 566,85 mslm – Chiomonte La Maddalena 671,50 mslm)
• bacino orografico e idrografico (Venaus torrente Cenischia, Chiomonte La Maddalena torrente Clarea)
• lunghezza (metri lineari Venaus 7.068 – Chiomonte La Maddalena 7.601)
• inclinazione rispetto al tunnel di base diversa (il cunicolo di Venaus era previsto parallelo al tunnel di base mentre il cunicolo di Chiomonte La Maddalena lo intercetterebbe dopo ben 3.600 metri vanificando, di fatto, l’utilità di esplorazione geognostica del futuro tunnel di base); come ben rappresentato dalle numerosissime prescrizioni e raccomandazioni imposte dallo stesso C.I.P.E.(allegato 1 della citata delibera C.I.P.E.) che ha parzialmente recepito quelle espresse dalla Giunta Regionale del Piemonte del 7 ottobre 2010 n.54; le predette prescrizioni (128) e raccomandazioni (3), previste unitariamente quale condizione sospensiva dell’efficacia della delibera stessa (vedi art. 1.3 della citata delibera del C.I.P.E.: “Le prescrizioni cui resta subordinata l’approvazione del progetto, proposte dal Ministero delle infrastrutture…) dovevano essere necessariamente recepite nel progetto esecutivo; la citata delibera del C.I.P.E. obbligava il soggetto aggiudicatore, individuato nella società Lyon Turin Ferroviaire LTF, a recepire, prima dell’inizio dei lavori, le citate 131 prescrizioni e raccomandazioni, con obbligo alla LTF di comunicare tale adempimento (prima dei lavori) al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con obbligo di quest’ultimo a darne comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE, come si legge al punto 4.2 della delibera stessa:

“Il soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell’inizio dei lavori previsti nel citato progetto defi nitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull’avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni riportate nel menzionato allegato 1; il citato Ministero procederà, a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DIPE.”; la redazione del progetto esecutivo doveva intervenire prima dell’inizio dei lavori, come da cronoprogramma indicato nella citata delibera ove espressamente si legge: “che il cronoprogramma di realizzazione dell’intervento prevede 4 mesi circa per la progettazione esecutiva e 53 mesi circa per la esecuzione dei lavori …”, distinguendo nettamente la fase di progettazione dalla fase di esecuzione dei lavori che doveva intervenire non prima della fase di progettazione esecutiva; si chiede di sapere:
– se risulti al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
l’ottemperanza, da parte del soggetto aggiudicatore Lyon Turin Ferroviaire, di quanto deliberato dal
C.I.P.E.al punto 1.3 e al punto 4.2 citati;
-se risulta altresì al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti l’avvenuta redazione, da parte del soggetto aggiudicatore e prima dell’inizio dei lavori in Chiomonte, del progetto esecutivo dell’opera “cunicolo esplorativo de La Maddalena” ed il recepimento in esso delle imposte 131 prescrizioni e raccomandazioni “…. cui resta subordinata l’approvazione del progetto” e ciò in ottemperanza a quanto deliberato dal C.I.P.E.al punto 1.3 e al punto 4.2.;

Nel caso in cui la verifica richiesta evidenzi l’inottemperanza da parte di LTF agli obblighi contenuti nelle disposizioni richiamate della delibera del C.I.P.E. n. 86 del 18 novembre 2010, come d’ altronde già comunicato dal Commissario Straordinario del Governo sulla Torino-Lione, dal Presidente dell’Osservatorio tecnico sulla Torino Lione e dal Capo delegazione italiana presso la CIG Italo/francese, si richiede quali saranno gli intendimenti del governo in ordine:
– ai mancati controlli sulle disposizioni imposte dal C.I.P.E. da parte dei funzionari preposti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della c.d. “struttura tecnica di missione”;
– alla sospensione dei lavori così intrapresi dall’aggiudicatore presso il comune di Chiomonte, località La Maddalena e ciò in violazione di quanto imposto dal C.I.P.E. che subordinava l’efficacia della propria delibera alla redazione di un unitario progetto esecutivo.