Il 4 agosto 2015 la Commissione di inchiesta sul fenomeno della Contraffazione approvava la relazione sulla contraffazione nel settore calzaturiero  di cui sono relatore e che mi ha dato modo di approfondire le norme che regolano l’etichettatura e il made in. Grazie a questa  esperienza sono venuto in contatto con molti operatori del settore, li ho incontrati nelle  loro aziende  e ho avuto modo di apprezzarne lo spirito imprenditoriale, in tempi cosi difficili per il manifatturiero italiano e soprattutto la grande attenzione e considerazione riservata al lavoro dei propri dipendenti considerati la vera ricchezza di ogni fabbrica. Questo vale ancor di più se guardiamo al panorama europeo, oltre quello mondiale, dove abbiamo Stati che hanno un costo del lavoro che varia da 1 a 10, in pratica 3000 euro mensili a lavoratore contro 300 e questo ci fa capire come è difficile rimanere a lavorare in Italia.

Che cos’è l’etichettatura? Che cos’è il  made in? Occorre chiarire perchè molto spesso si fa confusione e, anche per questo, non si riescono a raggiungere i risultati idealmente sperati.

Quando  si parla di  etichettatura si fa riferimento – in genere – al settore agroalimentare e quindi alle regole relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori contenute nel Regolamento (UE)  1169/2011 che dispone quali informazioni sono facoltative, quali obbligatorie, come l’indicazione dell’origine delle materie prime, gli ingredienti ecc e come scriverle.

Quando invece parliamo di origine delle merci, che è cosa diversa dagli alimenti, dobbiamo conoscere le complesse operazioni doganali e far riferimento al codice doganale come di seguito riportato :

Articolo 23

Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

Per merci interamente ottenute in un paese s’intendono: a) i prodotti minerali estratti in tale paese; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati; e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali di un paese, da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo; g) le merci ottenute a bordo di navi-officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi-officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori delle acque territoriali, sempreché tale paese eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo; i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possono servire unicamente al recupero di materie prime; j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

Per l’applicazione del paragrafo 2, la nozione di paese comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 24

Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili nella Comunità alle merci di determinati paesi, non può in alcun modo essere considerata come conferente, ai sensi dell’articolo 24, alle merci così ottenute l’origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l’origine delle merci debba essere comprovata mediante presentazione di un documento.

Nonostante la presentazione di detto documento l’autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l’origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Come evidente, queste  norme ad oggi non garantiscono un made in obbligatorio e quindi precludono alla possibilità di tutelare il vero made in Italy . I tentativi di intervenire su tali norme non hanno prodotto risultati soddisfacenti a parte quello che si tenta di conseguire con la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sulla sicurezza dei prodotti di consumo dove,  all’articolo 7, che riporto di seguito,  si introduce l’obbligo di apporre il marchio di origine a tutti i prodotti (europei e extraeuropei):

Articolo 7  – Indicazione dell’origine

I fabbricanti e gli importatori appongono sui prodotti un’indicazione del paese d’origine del prodotto o, se le dimensioni o la natura del prodotto non lo consentono, tale indicazione è apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto.

Al fine di determinare il paese d’origine di cui al paragrafo 1, si applicano le regole d’origine non preferenziali di cui agli articoli da 23 a 25 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario.

Se il paese d’origine di cui al paragrafo 2 è uno Stato membro dell’Unione i fabbricanti e gli importatori possono far riferimento all’Unione o a un determinato Stato membro. 

La nuova norma obbliga sia  il fabbricante che l’importatore ad indicare l’origine ricollegandosi a quanto prescritto nel codice doganale. Questa proposta, nonostante abbia trovato il voto favorevole del Parlamento europeo  e sia stata depotenziata ai soli settori calzature e ceramiche alimentari, ha visto il voto contrario del Consiglio e il suo iter in vista di una approvazione si è pertanto interrotto

Su questo non ci arrendiamo e continuiamo a lottare affinchè si introduca l’indicazione obbligatoria dell’origine. Le imprese, quelle che tengono al nostro territorio, alla tradizione e soprattutto a mantenere qui l’occupazione nonostante le difficoltà ce lo chiedono e come M5S saremo al loro fianco.

nota 1 per esperti: l’origine di un prodotto costituisce l’indicazione del luogo in cui la materia prima è nata o è stata allevata/coltivata/pescata; la provenienza costituisce, invece, l’ultimo stabilimento nel quale il prodotto è stato manipolato e/o stoccato. Al contempo, le merci importate da paesi esteri si suddividono in merci di origine doganale preferenziale e merci di origine doganale non preferenziale.

La dicitura “origine preferenziale” riguarda i prodotti importati da alcuni Paesi, che soddisfano precisi requisiti, e consiste nella concessione di benefici daziari all’importazione, quali riduzione dei dazi o loro esenzione, abolizione di divieti quantitativi o di contingentamenti. Alla base vi è, generalmente, un accordo siglato dall’Unione Europea con i vari Paesi esteri (c.d. “Paesi Associati”) attraverso il quale, per lo scambio di determinati prodotti riconosciuti come “originari” di uno dei Paesi contraenti, viene riservato, appunto, un “trattamento preferenziale”.

Per “origine doganale non preferenziale” si intende, invece, il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito la sua ultima trasformazione sostanziale. Al fine di acquisire l’origine preferenziale italiana, un prodotto dovrà, quindi, subire una trasformazione sostanziale sul territorio italiano indipendentemente dalle eventuali percentuali di merce nazionale o estera impiegata nella produzione.

nota 2 : per completezza pubblico i paesi favorevoli e contrari al made in come da ultima votazione (maggio 2015).  In base alle regole attuali occorre la maggioranza qualificata che in sostanza prevede due condizioni:

1. vota la maggioranza degli Stati membri (vale a dire 15 Stati su 28)

2. vengono espressi almeno 260 voti a favore su un totale di 352

Come si vede dai numeri, ancora non ci siamo: se questa è Europa?

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