Accordo CAEN, ho chiesto chiarimenti alla Farnesina che ringrazio per la celere risposta che vi allego in due note.

NOTA 1. Senza fondamento ipotesi cessione mare a Francia (18 marzo 2018)

Relativamente alle dichiarazioni di alcuni esponenti politici su possibili cessioni di acque territoriali alla Francia, si osserva che esse sono prive di ogni fondamento.
L’accordo bilaterale del marzo 2015 non è stato ratificato dall’Italia e non può pertanto produrre effetti giuridici. I confini marittimi con la Francia sono pertanto immutati e nessuno, a Parigi o a Roma, intende modificarli.
Quanto alla data del 25 marzo essa, come informa l’ambasciata di Francia a Roma, riguarda semplicemente “una consultazione pubblica nel quadro della concertazione preparatoria di un documento strategico” sul Mediterraneo che si riferisce al diritto ed alle direttive europee esistenti e che non è volta in alcun modo a “modificare le delimitazioni marittime nel Mediterraneo”. L’ambasciata riconosce che “le cartine circolate nel quadro della consultazione pubblica contengono degli errori (in particolare le delimitazioni dell’accordo di Caen, non ratificato dall’Italia)” e aggiunge che “esse saranno corrette al più presto possibile”.
Si informa infine che a breve si terranno consultazioni bilaterali previste a scadenze regolari dalla normativa UE al solo fine di migliorare e armonizzare la gestione delle risorse marine tra i Paesi confinanti, nel quadro del diritto esistente.

NOTA 2. Sulla delimitazione dei confini marini tra Italia e Francia (18 febbraio 2016)

In relazione alla questione della delimitazione dei confini marini tra Italia e Francia trattata da diversi organi di stampa e oggetto di richieste parlamentari, la Farnesina richiama i punti emersi nella risposta del Sottosegretario agli affari esteri Benedetto Della Vedova alla interpellanza parlamentare n. 2–01268 del 12 febbraio.
L’Accordo di Caen è stato firmato il 21 marzo 2015, dopo un lungo negoziato avviato nel 2006 e terminato nel 2012, per far fronte a un’obiettiva esigenza di regolamentazione anche alla luce delle sopravvenute norme della convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS). Al negoziato sulla base delle rispettive competenze hanno partecipato anche tutti i Ministeri tecnici – inclusi quelli che hanno responsabilità in materia di pesca, trasporti ed energia – che hanno avuto modo di formulare le proprie autonome valutazioni.
Considerata la sua natura, l’Accordo di Caen è sottoposto a ratifica parlamentare e, pertanto, non è ancora in vigore.
Per quanto riguarda, in particolare, i contenuti dell’Accordo, il tracciato di delimitazione delle acque territoriali e delle restanti zone marittime riflette i criteri stabiliti dall’UNCLOS, primo fra tutti il principio della linea mediana di equidistanza. Nel corso dei negoziati che hanno portato alla firma dell’Accordo, la parte italiana ha ottenuto di mantenere immutata la definizione di linea retta di base per l’arcipelago toscano, già fissata dall’Italia per la delimitazione del mare territoriale nel 1977. Inoltre, per il mare territoriale tra Corsica e Sardegna, è stato completamente salvaguardato l’accordo del 1986, inclusa la zona di pesca congiunta. Anche per quanto riguarda il confine del mare territoriale tra Italia e Francia nel Mar Ligure, in assenza di un precedente accordo di delimitazione, l’Accordo di Caen segue il principio dell’equidistanza come previsto dall’UNCLOS.
Come ovvio nel corso della procedura di ratifica, tutte le osservazioni e le proposte del Parlamento e delle Amministrazioni interessate, relative all’accordo potranno essere opportunamente valutate.