Codice Unico del Vino e registri telematici

La legge 238 del 12 dicembre 2016 (Testo Unico del Vino) prevede l’adozione di 36 decreti ministeriali, 12 dei quali ricadenti nella competenza dell ICQRF  (denaturazione fecce, denaturazione acque e altre sostanze, succhi d’uva, stabilimenti che lavorano i mosti, denaturazione vini per aceti, divieti di vendita, denaturazione prodotti vietati, registro aceti, registro sostanze zuccherine, sistema controlli e produzioni vegetali) e 2 che prevedono anche il coinvolgimento del Dipartimento delle politiche competitività, della qualità agroalimentare e della pesca.

Per quanto riguarda lo stato di attuazione dei registri telematici del vino si rileva che ad oggi le iscrizioni al SIAN contano oltre 16 mila utenti che a loro volta hanno attivato 4.200 deleghe. Quantitativamente le iscrizioni rappresentano il 50% degli operatori per il 60% della produzione.

E’ utile sottolineare che la dematerializzazione dei registri ha permesso agli operatori di non dover più vidimare i registri che comporteranno anche semplificazioni per le certificazioni delle DOP Italiane. Con i registri telematici l’Italia è l’unico Paese produttore a poter gestire giacenze e movimentazioni on line che consentirà un maggiore controllo e una maggiore sicurezza.

Da segnalare che per le imprese che hanno una produzione annua di vino inferiore ai 1.000 hl (circa 133 mila bottiglie) possono effettuare tutte le registrazioni ( obbligo europeo) con un ritardo di 30 giorni dalla data dell’operazione e quindi compatibile con i ritmi di cantina. Le imprese che invece producono fino a 50 hl di vino anno (circa 6.666 bottiglie) e che fanno vendita diretta sono esentate dalla tenuta dei registri.

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