Prodotti De.Co e Indicazioni Geografiche

Un po’ di tempo fa scrivevo dell’importanza delle IG. In quell’articolo citavo anche le “denominazioni comunali”, note ai più come De.Co.

Nell’articolo spiegavo che tal sistema, che vuole legare un prodotto ad un territorio, non avendo una “protezione giuridica” risulta poco utile alla fine della protezione contro usurpazioni ma, dal punto di vista promozionale si puo’ fare.
A tal proposito infatti voglio citare la recente sentenza della Consulta in merito alla legge Regione Sicilia n°3 del 2022 sulle creazione di un registro delle De.Co. “quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali”.

La Consulta, con sentenza n. 75 del 2023 ha dichiarato non fondata l’impugnativa del Governo, perché la denominazione comunale (De.co.) è un’”attestazione di identità territoriale” destinata a individuare l’origine ed il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale e non si tratta di un marchio, come tale attestante la qualità, e quindi le de.co. non interferiscono con le denominazioni registrate a livello europeo (dop, igp e stg), né hanno un effetto equivalente a una restrizione quantitativa nel mercato interno.

Sapevatelo!

Di filippogallinella

Parlamentare eletto alla Camera dei deputati XVII e XVIII Legislatura

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