Il sistema elettorale italiano per le europee è stato definito dalla L. 18/1979, e integrato dal D.L. 408/1994, convertito, con modificazioni, dalla L. 483/1994, che contiene norme attuative della direttiva comunitaria del 6 dicembre 1993 (Direttiva 93/109/CE) relativa alle modalità d’esercizio del diritto di voto e alla eleggibilità. La composizione del Parlamento europeo è fissata dal Trattato di Lisbona (lezione 4). Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell’Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25 anni. 
L’Italia ha adottato un sistema elettorale proporzionale accompagnato (dal 2009) da una soglia di sbarramento pari al 4%.
L’elettore può votare soltanto per una delle liste presentate nella circoscrizione e può esprimere la propria preferenza per uno o più candidati; il numero massimo delle preferenze esprimibili è pari a tre; per i candidati presenti nelle liste di minoranze linguistiche collegate può essere espressa una preferenza soltanto (art. 14 della L.18/1979).