Gentili Ministri

Vi scrivo per sottoporre alla Vostra attenzione una questione che ritengo di rilievo, che interessa per diversi aspetti i Vostri Dicasteri.

Come certamente rammenterete, dal prossimo primo aprile verrà meno la vigenza dei decreti ministeriali “sperimentali” adottati a suo tempo dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che impongono l’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario in etichetta, con riguardo a latte, pasta, riso e pomodoro.

Entrerà infatti in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Commissione, del 28 maggio 2018 che, in estrema sintesi, introduce una “nuova etichettatura” di matrice comunitaria che però non si applicherà sempre (come avviene, ad esempio, oggi su ogni confezione di pasta) ma solo quando la provenienza può trarre in inganno il consumatore.

Ebbene: proprio in vista di questa successione di fonti (nazionali e sovranazionali) ed al precipuo scopo di scongiurare sia il rischio che vi fosse soluzione di continuità sugli obblighi di etichettatura ormai da anni esistenti in Italia sia quello di decrementare la trasparenza e le garanzie per il consumatore, faticosamente conquistate proprio grazie a quei provvedimenti sperimentali, sono state introdotte, con legge 11 febbraio 2019, n. 12 (di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135,recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione) alcune importanti modifiche all’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4: ciò a valle di un attento lavoro, anche parlamentare, che ha inteso garantire l’efficacia delle politiche attuate nella precedente esperienza di Governo, a riprova che su questa specifica materia è possibile realizzare una rara convergenza delle forze e degli intenti politici, nell’interesse dell’agroalimentare italiano e del Made in Italy.

Avrete ben presente che l’articolo 3-bis, aggiunto in fase di conversione dal Senato, registrò un condiviso e concreto entusiasmo, non solo da parte dei promotori dell’emendamento, ma soprattutto da parte delle organizzazioni dell’agroalimentare, degli operatori, delle imprese, dei consumatori.

Esso, tra l’altro, prevede che: «con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di notifica di cui all’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sono definiti, per le finalità di cui alle lettere b), c) e d) del paragrafo 1 dell’articolo 39 del medesimo regolamento, i casi in cui l’indicazione del luogo di provenienza è obbligatoria».

E soggiunge che «con il decreto di cui al comma 3 sono individuate le categorie specifiche di alimenti per le quali è stabilito l’obbligo dell’indicazione del luogo di provenienza. Ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in collaborazione con l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), assicura la realizzazione di appositi studi diretti a individuare la presenza di un nesso comprovato tra talune qualità degli alimenti e la relativa provenienza nonché’ a valutare in quale misura sia percepita come significativa l’indicazione relativa al luogo di provenienza e quando la sua omissione sia riconosciuta ingannevole. I risultati delle consultazioni effettuate e degli studi eseguiti sono resi pubblici e trasmessi alla Commissione europea congiuntamente alla notifica del decreto di cui al comma 3».

Successivamente, nello scorso dicembre, è stato adottato, a Vostra firma, un decreto ministeriale contenente «Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’etichetta di delle carni suine trasformate in attuazione dell’articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135».

Avete dunque dato virtuosamente attuazione alla norma di legge che ho testualmente sopra richiamato, con riguardo alle carni suine trasformate.

Ad oggi però, ed è la ragione impellente per cui Vi scrivo, non sono state assunte ulteriori iniziative con riferimento a tutti gli altri prodotti, quali, in primis, latte e latticini, pasta, riso, pomodoro (partendolo solo da quelli per i quali, fino al 31 marzo prossimo vige l’obbligo di indicare l’origine dell’ingrediente principale sull’etichetta).

Quantomeno, non mi è nota l’esistenza di una bozza di lavoro, che dovrebbe essere in stato avanzato di approfondimento, dato l’approssimarsi della “scadenza” del primo aprile.

Vi chiedo quindi una particolare attenzione su questo fronte, certo che condividerete la base di partenza della mia preoccupazione: non fare passi indietro, anche rispetto all’Europa, su una condizione (attuale) di elevata garanzia del consumatore, che la legge n. 12 del 2019 ha inteso rafforzare e stabilizzare, auspicabilmente coinvolgendo nell’obbligo di etichettatura anche altri prodotti oltre a quelli sinora oggetto di decretazione ministeriale a carattere sperimentale.

Abbiamo una norma di legge primaria che consente al Governo di agire subito, fermo il rispetto delle procedure di notifica alle Istituzioni europee.

Ritengo che questo strumento non debba essere “sprecato”, a distanza di più di un anno dall’adozione di quella legge: e un lavoro comune, sinergico, condiviso certamente servirà ad assumere iniziative efficaci e utili anche per il nostro agroalimentare.

E penso che vada seguita la strada aperta con le carni suine trasformate che, in questo momento, godono di un regime di maggiore garanzia e stabilità di tutto il resto della produzione: raggiunta proprio dando attuazione, grazie al Vostro intervento, all’articolo 3-bis della legge n. 12 del 2019.

Sono a Vostra disposizione per ogni forma di collaborazione Vi possa essere utile per raggiungere meglio e tempestivamente l’obiettivo di non lasciare l’Italia senza adeguate garanzie di trasparenza dell’etichetta, dal primo aprile del 2020.