Sul tema c’è molta confusione. Questa probabilmente è generata dalla diversa portata del termine contraffazione, nel linguaggio comune e nel mondo del diritto.

Per capirci, la “contraffazione” attiene alla violazione di un diritto di proprietà intellettuale (marchio, brevetto, disegno, modello, IGP, DOP, diritto d’autore). Attualmente la disciplina dal punto di vista doganale è scritta dal Reg. UE n. 608/2013, dai regolamenti specifici in tema di marchi, disegni o modelli, dalle norme unionali sul brevetto unitario, dai regolamenti (es. 510/2006) sui c.d. diritti di proprietà intellettuale collegati all’agricoltura,  ed è sanzionata dagli articoli 473 e 474 del codice penale, oltre al 517 quater (specifico sull’agroalimentare).

Il “made in” riguarda l’origine di un prodotto, cioè il luogo ove il bene ha subito una lavorazione sostanziale ai sensi del codice doganale comunitario che ha determinato la nascita di un nuovo prodotto ovvero rappresenta una fase importante della lavorazione (ovviamente il discorso è più complesso e varia in relazione alla tipologia di merce/prodotto, con regole applicabili diverse, questo è solo per dare una nozione di base). Il “made in “ è disciplinato dagli articoli 23 e seguenti del codice doganale comunitario ed è tutelato dall’articolo 4 comma 49 della legge n. 350/2003, la sua violazione è punita con sanzione penale, ai sensi del 517 cp., o con sanzioni amministrative.

La “sicurezza dei prodotti” attiene invece alla conformità della merce/prodotto alle direttive della UE o alle norme nazionali di settore che prevedono le cautele che il prodotto deve avere affinché la sicurezza del consumatore sia tutelata. Il regolamento CE di base è il 765/2008, a livello nazionale dal codice del consumo (D.to 206/2005) e l’autorità nazionale competente è il MISE.

I fenomeni illeciti connessi a quanto sopra si presentano spesso interconnessi tra loro, e questo può determinare confusione; invece per ragioni di base giuridica, di competenza e di connesse azioni di contrasto debbono essere tenuti distinti. Per fare un esempio parliamo dell’olio. Un prodotto di nota casa con marchio registrato, se non è extravergine come dichiarato in etichetta, ma proviene dal legittimo titolare del marchio, non è contraffatto ma è sanzionabile ai sensi del 517 c.p., perché vanta una qualità (famosa nel Mondo) che in realtà non possiede. Si tratta in questo caso di “una vendita di prodotti con segni mendaci”.

Altra cosa è l’evocazione, ovvero far credere che un prodotto viene da un Paese (mettendoci  ad esempio una bandierina) quando invece non è così. L’evocazione al momento non è punita da punti di vista penale (è stata introdotta come sanzione amministrativa nel decreto olio) e comunque è difficile da colpire. Ci sono due cosa che occorre fare, la prima è informare il consumatore e invitarlo a leggere le etichette e la seconda, come legislatore, lavorare per aggregare le fattispecie di reato in un testo unico e fornire mezzi e risorse alla forze che contrastano tale fenomeno che in un mondo sempre più globalizzato, aumenta esponenzialmente. E’ un impegno che non deve calare perchè ne va della “esistenza” dei nostri produttori e delle nostre peculiarità.