Il Ddl recante nuove norme in materia di illeciti agroalimentari interviene sul codice penale e sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare, con riguardo alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché in materia di frode nel commercio di prodotti alimentari. Il testo ha infatti come obiettivo la modernizzazione del sistema repressivo nel settore della produzione e distribuzione alimentare.

Tra gli obiettivi principali: la riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare per garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento che richiedono spesso anche l’anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio, nonché l’elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti. Prevista la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo grado di offensività delle condotte, nonché la sistemazione organica per l’intero settore dei reati in materia alimentare della responsabilità delle persone giuridiche. Sul fronte della sicurezza alimentare è prevista l’introduzione di illeciti di natura delittuosa e diventano più severe le sanzioni con diverse modifiche al Codice penale, soprattutto in materia di salute pubblica. Viene inclusa infatti la condotta di avvelenamento e contaminazione di acque, alimenti e medicinali e viene punita qualsiasi condotta illecita, sia da un punto di vista di distribuzione dei beni che di informazione commerciale scorretta.

Grande novità è l’introduzione del reato di ‘disastro sanitario’ per chi provoca con colpa, una lesione grave o la morte di persone con, in aggiunta, il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone. Introdotto anche il reato di agropirateria, con alcune aggravanti riguardanti, ad esempio, la falsificazione di documenti e certificazioni. Personalmente ritengo che per rafforzare ancora di più il contrasto della contraffazione agroalimentare occorre che ciò sia tra quelli perseguibili dalla Direzione nazionale antimafia, così come il reato di frode agroalimentare, in particolare quello di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti previsto dall’articolo 517-quater del codice penale, che punisce con la reclusione fino a due anni e con una multa fino a 20mila euro i colpevoli di tale delitto. Allo stesso tempo, però, l’articolo 448 del medesimo codice non include i reati di contraffazione di indicazione geografica e di denominazione di origine dei prodotti agroalimentari tra quelli per i quali è prevista la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio dell’attività professionale o imprenditoriale. Inoltre, l’articolo 517-quater non contempla la contraffazione di prodotti biologici che, con questo disegno di legge, intendiamo introdurre. Infine è importante la modifica all’articolo 518 del codice penale, inserendo tra i reati per i quali è prevista la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, anche quelli in materia di frodi alimentari, così come specificati dall’articolo 517-quater: lo scopo di questa modifica è quello di permettere ai consumatori di essere messi a conoscenza degli illeciti commessi da determinati soggetti che spesso detengono anche una particolare notorietà commerciale.

Nel complesso si tratta di un provvedimento ambizioso e al contempo urgente, considerando le emergenze che all’interno della filiera agricola e agro-commerciale italiana si registrano da anni, insieme alle conseguenze che esse determinano sulla produzione agricola del Paese, sulla salute dei lavoratori, dei cittadini e sull’ambiente.