Gli agricoltori, i trasformatori, i commercianti, i rivenditori all’ingrosso e al minuto e i consumatori sono tutti attori della filiera alimentare. A causa del loro scarso potere contrattuale rispetto ai grandi operatori della filiera, gli operatori più piccoli sono, in generale, più soggetti a pratiche commerciali sleali. Dopo il via libera europeo servono le legge di recepimento nazionale. Gli aspetti chiave della nuova norma sono:

 

1. I ritardi nei pagamenti per i prodotti deperibili (oltre i 30 giorni).

2. Le modifiche unilaterali e retroattive dei contratti di fornitura.

3. La cancellazione degli ordini di prodotti deperibili con breve preavviso.

4. Il pagamento per il deterioramento dei prodotti già venduti e consegnati all’acquirente.

5. I ritardi nei pagamenti per i prodotti non deperibili (oltre i 60 giorni).

6. L’imposizione di pagamenti per servizi non correlati alla vendita del prodotto agricolo e alimentare.

7. Il rifiuto di concedere un contratto scritto se richiesto dal fornitore.

8. L’abuso di informazioni confidenziali del fornitore da parte dell’acquirente.

9. Le ritorsioni commerciali o anche solo la minaccia di ritorsioni nel caso in cui il fornitore si avvalga dei diritti garantiti da questa Direttiva.

10 Il pagamento da parte del fornitore per la gestione dei reclami dei clienti non dovuti alla negligenza del fornitore stesso.

 

Inoltre sono ammesse solo se precedentemente concordate, in modo chiaro e univoco, tra le parti le seguenti pratiche:

1. La restituzione di prodotti invenduti o sprecati.

2. Il pagamento di costi per l’immissione sul mercato del prodotto, di immagazzinamento, di esposizione o inserimento in listino dei prodotti alimentari.

3. Il pagamento per spese promozionali

4. Il pagamento per spese pubblicitarie.

5. Il pagamento per i costi di advertising.

6. Il pagamento per la gestione del prodotto una volta consegnato.

 

In ogni Paese dell’Ue dovrà nascere almeno un’Autorità di contrasto competente per le pratiche commerciali sleali vietate. L’Autorità dovrà avviare indagini in tempi ragionevolmente brevi sulle denunce ricevute sia da singoli fornitori ai quali sarà garantito l’anonimato, sia da organizzazioni di rappresentanza a nome dei loro iscritti.

 

A questo link la GUIDA  fatta da Paolo De Castro.