In tarda notte al Senato è stata approvata la Legge di Bilancio, ora tornerà alla Camera per la ratifica definitiva. Molte sono stati gli attacchi al disegno di legge ma alla fine, con gli spazi di manovra ridotti, penso che siamo riusciti a fare il massimo che si poteva per questo Paese. Oltre al reddito e pensione di cittadinanza, quota 100 e flat tax e altre misure, anche l’agricoltura ha avuto il suo spazio.

sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA per l’anno 2019 (art.1, co. 2-3);

– l’estensione dell’IVA agevolata al 4% a taluni ingredienti utilizzati per la preparazione del pane (art.1, co. 2ter);

– proroga agevolazione fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo (art.1, co. 41);

– assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari con tre o più figli e potranno richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l’acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato (art. 1, co. 368-370);

– 2 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020 da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa e ai contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell’agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità; viene previsto anche una semplificazione per le misure di intervento per le piante infette (art. 1, co. 371- 374-bis); tali risorse incrementano il Fondo (rifinanziato) per i prodotti cerealicoli, olivicoli e lattiero-caseari istituito con legge 113 del 2016;

– Fondo per la gestione e la manutenzione delle foreste italiane, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2019, di 2,4 milioni di euro per il 2020, di 5,3 milioni di euro per il 2021 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dal 2022 e l’aumento percentuale di compensazione del legno, nel limite di spesa di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019 (art.1, co. 375 e 377);

– viene rifinanziata con 48 milioni di euro per il 2019 e con 96 milioni per ciascun’anno dal 2020 al 2023 la “nuova Sabatini” (art. 1, co.102)

– contributo per la rimozione ed il recupero di alberi o di tronchi, caduti o abbattuti in conseguenza degli eventi atmosferici avversi incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2018 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibera del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018 (art.1, co. 378);

– istituzione del Catasto frutticolo nazionale che sarà chiamato a censire a livello aziendale le superfici destinate a ortofrutta, distinte con l’indicazione dei principali cultivar. Vengono, a tal fine, stanziati, 2 milioni di euro per il 2019 e 3 milioni di euro per il 2020 (art. 1, co. 379 e 380);

– aumento dello stanziamento, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anno 2019, 2020 e 2021, del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti, che vanta una dotazione a regime di 5 milioni di euro (art. 1, co.380-bis);

– misure per il rafforzamento del sistema dei controlli per la tutela della qualità dei prodotti agroalimentari (art.1, co. 381-383);

– 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la realizzazione di progetti per il sostegno della produzione apistica (art.1, co. 384, introdotto alla Camera);

– proroga per il 2019 a favore dei lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, dell’indennità giornaliera onnicomprensiva dovuta nel periodo di sospensione dell’attività lavorativa a causa delle misure di arresto temporaneo obbligatorio e non (art. 1, co. 385 e 386);

– riduzione dell’accisa sulla birra da 3 euro a 2,99 euro per ettolitro e grado-plato, e la previsione, per i birrifici artigianali di minore dimensione (ossia quelli con produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri) di poter considerare accertato il prodotto finito a conclusione e non a monte delle operazioni, nonché la riduzione del 40 per cento dell’aliquota ordinaria (art. 1, co. 387-389);

– disciplina fiscale relativa alla raccolta di prodotti selvatici non legnosi (tartufi) e dalle piante officinali spontanee. A tal fine è istituita un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, da applicare ai redditi derivati dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta. Si prevede, infatti, il pagamento dell’importo 100 euro della predetta imposta sostitutiva, da versare entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento nel caso in cui la soglia dei corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non sia superiore a 7.000 euro.  Viene inoltre previsto che per i tartufi si applichi l’aliquota IVA ridotta al 4%, per i tartufi freschi o refrigerati si applichi L’IVA agevolata al 5% e per i tartufi congelati, essiccati o preservati iFn acqua salata si applichi l’IVA al 10 % (art. 1, commi 389-bis/389-novies);

– disciplina della vendita diretta in base alla quale gli imprenditori agricoli possono vendere non solo prodotti propri ma anche prodotti agricoli e alimentari acquistati direttamente da altri imprenditori agricoli. Tali prodotti non devono appartenere alla stessa categoria merceologica dei prodotti propri e l’attività di vendita non deve essere prevalente rispetto a quella dei prodotti propri (art. 1, commi 389-decies e 389- undecies);

– estensione alle aziende agricole ubicate nei comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua della facoltà già prevista per quelle ubicate nei comuni montani di non dover disporre del titolo di conduzione del terreno agricolo ai fini della costituzione del relativo fascicolo aziendale (art. 1, commi 389-duodecies e 389-terdecies);

– l’equiparazione del trattamento fiscale dei familiari che coadiuvano il coltivatore diretto a quello dei titolari dell’impresa agricola al cui esercizio detti familiari partecipano attivamente. (art. 1, comma 389-sexiesdecies);

– riconoscimento, fino al riordino della materia, che gli impianti di biogas fino a 300 KW, realizzati da imprenditori agricoli alimentati con sottoprodotti provenienti da attività di allevamento e della gestione del verde, possono accedere agli incentivi previsti per l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, ai sensi del decreto ministeriale 23 giugno 2016, nel limite di un costo medio annuo pari a 25 milioni di euro (art. 1, commi da 561-bis a 561-quinquies);

– finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 (art. 1, co. 575);

– proroga della facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un’imposta sostitutiva (art.1, co. 622-623);

– proroga a gennaio 2020 della data fissata al gennaio 2019 entro la quale deve essere adattato il sistema UNIEMENS al settore agricolo (art. 1, comma 654-septies).