L’Italia, patria della vite dai tempi dell’Imperatore Probo, con il suo potenziale vitivinicolo unico al mondo,  è indiscussa protagonista, sia a livello europeo che internazionale,  per la produzione di eccellenze.

Nel primo articolo della legge 12 dicembre 2016, n. 238, Testo Unico del Vino,  recentemente approvata da questo Parlamento, si specifica che “il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell’insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale”;  il vino non è pertanto  solo un prodotto ma è anche, e soprattutto, una cultura.

Accanto alla produzione enologica si è affermata negli anni una forma particolare  di turismo legato al vino che oggi costituisce un “asset” strategico per il territorio nazionale; intorno allo sviluppo della vitivinicoltura infatti nascono “strade” e “percorsi” legati a storia e tradizioni locali che affascinano i turisti di tutto il mondo e che meritano un’attenzione particolare. A questo turismo va riconosciuta una sua peculiarità nell’ambito delle forme tradizionali di attività turistiche e tuttavia esso va integrato con quest’ultime nei casi in cui i percorsi legati al vino costituiscano luoghi ed eventi cardine del turismo di alcuni regioni.

La legge 27 luglio 1999, n. 268  riconosce le strade del vino quali percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole, singole o associate, aperte al pubblico; le attività di ricezione, ospitalità e degustazione di prodotti aziendali, nonché l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell’ambito delle strade del vino sono ricondotte ad attività agrituristiche. Il DM 12 luglio 2000  stabilisce i requisiti minimi di qualità, ai quali, secondo la nostra proposta (comma 2, Art.2) è indispensabile aggiungere il diploma di sommelier per il responsabile delle attività,  in quanto figura professionale in grado non solo di effettuare analisi organolettiche ma anche di “comunicare” il vino, ovvero il suo contesto e la cultura caratterizzante. Gli strumenti di organizzazione, gestione e fruizione delle attività enoturistiche, sono stabiliti dalle regioni. Lo Stato e le regioni possono cofinanziare, anche attraverso le dotazioni afferenti ai programmi comunitari,  le iniziative realizzate nell’ambito delle strade del vino.

A fronte delle sempre più numerose ed importanti attività legate alle strade del vino, la suddetta normativa necessita di un aggiornamento,  anche in considerazione delle richieste di riconoscimento del concetto specifico di enoturismo, attraverso una maggiore e migliore qualificazione dell’accoglienza enoturistica, quale forma di turismo dotata di specifica identità.

Il legislatore deve dare risposte a queste nuove esigenze  e la nostra proposta di legge intende andare in questa direzione riconoscendo valore e concretezza al percorso del vino, che, come è evidente, ha numerose “fermate”.

All’articolo 1 si definisce l’ enoturismo e i soggetti che lo possono erogare. All’articolo 2 si introducono i requisiti minimi delle aziende agricole e delle cantine che possono svolgere attività enoturistiche, rifacendosi a quanto già disposto dai decreti nati dalla legge istitutiva delle Strade del Vino alla cui normativa si aggiunge l’obbligo della qualificazione di sommelier per il titolare della cantina o dell’azienda agricola. L’articolo 3 dispone in merito all’applicazione della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. L’articolo 4 reca norma di invarianza finanziaria.