La revisione di medio termine della PAC è in dirittura di approvazione. La votazione al Parlamento europeo è prevista per il nove novembre. Di seguito quanto uscito dall’accordo tra Parlamento e Consiglio.

Agricoltore attivo: disciplinata nel 2013 per evitare che le risorse PAC finissero nelle mani di chi agricoltore non è. Nell’accordo viene mantenuta la definizione di agricoltore attivo, con la possibilità di deroghe specifiche strumentali a contenere il carico amministrativo degli SM previa approvazione della Commissione.

Pagamenti diretti: per quanto concerne il greening, sono state apportate semplificazioni rilevanti per le colture sommerse (riso), per le quali si allentano i limiti originariamente imposti; oltre questo per tutti gli agricoltori che investono oltre il 75% della propria superficie agricola in leguminose e foraggere e per tutti coloro che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie l’obbligo viene cancellato, indipendentemente dall’ampiezza dell’azienda, risolvendo il problema dei medicai. Sempre sul greening, l’obbligo del focus ecologico viene eliminato per tutti coloro che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie e viene valorizzato il ruolo ambientale delle azoto fissatrici.

Giovani agricoltori: nei pagamenti diretti gli SM la potranno raddoppiare le risorse al cosiddetto pagamento giovani introdotto nel 2013,

Aiuti accoppiati: gli Stati Membri potr<nno rivedere annualmente i settori beneficiari, in chiave anti-ciclica.

Sulla gestione del rischio in agricoltura è stato finalmente proposto di abbassare la soglia di indennizzo contemplata per il nuovo meccanismo di stabilizzazione dei redditi settoriale che è stato anche esteso alle assicurazioni, portando al 20% la perdita di prodotto necessaria per l’attivazione del pagamento del premio. E’ stato anche innalzato dal 65 al 70% l’intensità del contributo pubblico, e introdotto la possibilità di utilizzare indici economici per la misurazione delle perdite.

Nell’ambito dello sviluppo rurale vi è l’indirizzo di rafforzare gli effetti delle provvidenze per il primo insediamento dei giovani, la partecipazione ai regimi di qualità e gli investimenti effettuati dagli agricoltori nell’ambito dei piani di sviluppo rurale.

Relativamente alle misure di mercato la direzione è di dare maggiore forza contrattuale alle formule organizzative degli agricoltori. Le OP e AOP operanti nel settore lattiero caseario potranno avvalersi della contrattualizzazione scritta obbligatoria, e le misure del pacchetto latte vengono estese oltre il 2020. Inoltre c’è la proposta di revisione dell’intervento per affrontare le crisi di mercato, dando immediatezza alle misure di riduzione della produzione, utilizzate con successo durante la crisi del latte.

Questo è l’oggetto dell’accordo, ora attendiamo la votazione del Parlamento. Personalmente le questioni importanti sono tre: abbassamento della gestione del rischio, erba medica come greening e controllo dell’offerta. L’assente è la visione futura della PAC post 2020 che secondo me dovrebbe essere calendarizzata il giorno dopo la votazione del nove novembre.

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SEMPLIFICAZIONE e PAGAMENTI DIRETTI (Reg. 1307/2013)

Art. 4 – DEFINIZIONE di PASCOLO PERMANENTE: 1) vengono inclusi nella nuova definizione anche i pascoli mediterranei, vale a dire tutte le aree di pascolo in cui piante erbacee da foraggio risultano non predominanti o addirittura assenti; 2) vengono inclusi inoltre tutti i terreni non inseriti nella rotazione colturale aziendale per almeno 5 anni o che, a discrezione degli Stati Membri, non siano stai arati per almeno 5 anni;

Art. 9 – AGRICOLTORE ATTIVO: 1) viene inserita la possibilità per gli SM di utilizzare registri fiscali nazionali (registro IVA) per l’identificazione dell’agricoltore attivo; 2) viene mantenuta l’attuale definizione di agricoltore attivo, concedendo deroghe specifiche solo a quegli Stati membri dove il carico amministrativo ne superi i benefici;

Art. 31 – RISERVA NAZIONALE e REGIONALE: viene inserita la possibilità per gli SM di destinare i fondi della riserva anche a misure volte ad evitare l’abbandono delle terre o a compensare gli agricoltori per svantaggi specifici;

Art. 44 – DIVERSIFICAZIONE delle COLTURE: 1) per le aziende che investono oltre il 75%  della loro superficie a colture sommerse (riso), non si applicano i limiti normalmente fissati per la diversificazione colturale e la seconda coltura può ricoprire fino al 75% della rimanente superficie aziendale; 2) tutte le aziende che investono oltre il 75% della loro superficie a colture leguminose (erba medica) vengono esentate dall’obbligo di diversificazione; 3) vengono esentate dall’obbligo di diversificazione tutte le aziende che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie o lo investono a colture erbacee e/o sommerse (inclusi riso e leguminose), eliminando l’attuale limite di 30 ha per la rimanente parte di superficie aziendale;

Art. 46 – AREE ad INTERESSE ECOLOGICO: 1) vengono esentate dall’obbligo EFA tutte le aziende che lasciano a riposo oltre il 75% della loro superficie o lo investono a colture erbacee e/o sommerse (inclusi riso e leguminose), eliminando l’attuale limite di 30 ha per la rimanente parte di superficie aziendale; 2) il fattore di conversione per le EFA produttive con colture azotofissatrici viene innalzato dall ’ attuale 0,70 a 1,00, mentre quello per le superfici con bosco ceduo viene portato dall’attuale 0,3 a 0,5; 3) vengono inserite tra le pratiche equivalenti all’EFA le aree lasciate a riposo con piante mellifere – ricche di polline e nettare (con fattore di conversione pari a 1,50), la coltivazione
del miscanto e del silfio perfoliato (con fattore di conversione pari a 0,70);

Art. 50 – GIOVANI AGRICOLTORI: 1) tutti i giovani agricoltori potranno richiedere il pagamento supplementare fino a 5 anni dalla data di insediamento, e riceverlo per un periodo totale di 5 anni (senza alcuna riduzione dovuta al numero di anni trascorsi dalla data di insediamento, come accade al momento); 2) gli Stati Membri potranno innalzare il valore del pagamento supplementare per i giovani agricoltori dall’attuale 25% del valore dei pagamenti di base, fino a un massimo del 50%; 3) viene eliminato il limite minimo di 25 ha e massimo di 90 ha che gli SM potevano fissare per la concessione del pagamento supplementare;

Art. 52 – SOSTEGNO ACCOPPIATO: 1) viene cancellata la limitazione secondo la quale il sostegno può essere concesso solo al fine di mantenere gli attuali livelli produttivi; 2) gli SM potranno rivedere annualmente le condizioni per la concessione del sostegno; 3) la Commissione potrà intervenire per evitare che i beneficiari del sostegno continuino a mantenere lo stesso livello produttivo anche in caso di gravi squilibri di mercato (eccesso di offerta).

GESTIONE del RISCHIO e SVILUPPO RURALE (Reg. 1305/2013)

Art. 2 – PRIMO INSEDIAMENTO per GIOVANI AGRICOLTORI: 1) i giovani agricoltori potranno  insediarsi a capo dell’azienda anche congiuntamente con altri agricoltori, indipendentemente dalla forma giuridica scelta; 2) il sostegno all ’ avviamento potrà essere concesso sia in forma di contributo che di strumento finanziario;

Art. 14 – AZIONI di INFORMAZIONE: le infrastrutture realizzate per progetti dimostrativi potranno essere mantenute e utilizzate;

Art. 15 – SERVIZI di CONSULENZA: le autorità di gestione (regioni) potranno beneficiare dei  fondi previsti per i servizi di consulenza e decidere se prestare i servizi autonomamente o se esteriorizzarli tramite procedure di selezione;

Art. 16 – REGIMI di QUALITÀ: viene allargata la platea dei beneficiari della misura anche a  quegli agricoltori che già partecipano al regime di qualità da non più di 5 anni;

Art. 17 – INVESTIMENTI in IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: il sostegno potrà essere  concesso nella forma di strumento finanziario, estendendo l’ammissibilità anche a investimenti che riguardino la trasformazione, commercializzazione e sviluppo di prodotti non coperti dall’Allegato I del TFUE;

Art. 23 – ALLESTIMENTO di SISTEMI AGROFORESTALI: oltre all ’ impianto, anche la  rigenerazione e il rinnovamento forestale saranno inclusi tra le spese ammissibili;

Art. 37, 38, 39 e 39a – GESTIONE del RISCHIO: 1) viene inserito il nuovo strumento di  stabilizzazione del reddito settoriale, in cui il risarcimento scatta quando si registra una diminuzione di reddito per un determinato settore aziendale del 20% su base annua – Art. 39a; 2) viene diminuita la soglia di perdita di produzione necessaria per l’attivazione di polizze assicurative del raccolto, dall’attuale 30% al 20% – Art. 37; 3) viene incrementata l’intensità massima del sostegno che gli SM possono concedere sia per le assicurazioni, che per i fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche che per gli strumenti di stabilizzazione del reddito, dall’attuale 65% delle spese al 70% – Art. 37, 38, 39 e 39a; 4) viene inserita la possibilità di utilizzare indici economici per la misurazione delle perdite sia
nel caso delle assicurazioni, che dei fondi di mutualizzazione per le avversità atmosferiche che degli strumenti di stabilizzazione del reddito – Art. 37, 38, 39 e 39a; 5) viene inserita la possibilità di utilizzare risorse finanziarie pubbliche per la formazione e l’integrazione annuale del capitale iniziale dei fondi di mutualizzazione per le avversità
atmosferiche e degli strumenti di stabilizzazione del reddito – Art. 38, 39 e 39a;

Art. 45 – INVESTIMENTI: viene inserita, nel caso in cui il supporto sia ricevuto tramite  strumenti finanziari, la possibilità di considerare il capitale di esercizio come spesa ammissibile fino a un massimo di 200.000 EUR o del 30% del totale delle spese ammissibili dell’investimento (a seconda di quale importo sia maggiore);

Art. 60 – AMMISSIBILITÀ delle SPESE: nel caso di misure emergenziali dovute a disastri  naturali, eventi climatici avversi o cambiamenti demografici improvvisi, tutte le spese sostenute a partire dal momento in cui l’evento si è verificato saranno ammissibili, anche se antecedenti alla modifica del PSR.

MISURE di MERCATO e OCM UNICA (Reg. 1308/2013)

Art. 33 – PROGRAMMI OPERATIVI per l’ORTOFRUTTA: vengono inserite all’interno delle misure di crisi dei programmi operativi le attività di coaching (rendendole finanziabili al 100%) e le azioni volte al consolidamento e alla diversificazione dei mercati terzi;

Art. 35 – AIUTO FINANZIARIO NAZIONALE: 1) viene mantenuto il criterio di calcolo su base  regionale del livello di aggregazione (non nazionale, come inizialmente proposto dalla Commissione) necessario per la concessione di aiuti finanziari nazionali; 2) per poter richiedere l’aiuto finanziario nazionale, la produzione ortofrutticola regionale commercializzata dalle OP dovrà essere inferiore al 20% della produzione totale, rispetto all’attuale 15%; 3) viene eliminata la possibilità per gli SM di richiedere il rimborso dell’AFN all’Unione;

Art. 64 – AUTORIZZAZIONI per gli IMPIANTI VITICOLI: 1) gli SM potranno inserire all’interno del regime di autorizzazioni anche tutte quelle aree in cui viene prodotto vino destinato alla produzione di acquaviti con indicazione geografia (cognac); 2) gli SM potranno utilizzare lo status di giovane agricoltore come criterio addizionale a quelli attualmente previsti per la concessione di nuovi diritti di impianto; 3) i richiedenti in possesso di superfici vitate impiantate senza autorizzazione non potranno ricevere nuovi diritti d’impianto; 4) gli SM potranno definire limiti minimi e massimi di assegnazione di nuovi diritti per richiedente;

PACCHETTO LATTE: 1) produttori, OP e AOP potranno richiedere una contrattualizzazione  scritta obbligatoria per ogni vendita di latte – Art. 148; 2) gli SM avranno l’obbligo di riconoscere tutte le OP che abbiano l’obiettivo di programmare l’offerta e di aggiustarla in relazione alla domanda del mercato, che concentrino l’offerta dei propri membri, che ottimizzino i costi di produzione e che stabilizzino i prezzi del prodotto – Art. 161; 3) viene concessa la possibilità di negoziare contratti di vendita a tutte le OP – Art. 149;  4) viene estesa la durata delle misure del pacchetto latte a dopo il 2020, eliminandone la data di scadenza – Art. 232;

Art. 152 – ORGANIZZAZIONE di PRODUTTORI: 1) al fine di essere riconosciute dallo SM, le OP dovranno dimostrare di svolgere almeno una delle seguenti attività: trasformazione congiunta, distribuzione congiunta, confezionamento o promozione congiunti, controllo di qualità congiunto, utilizzo congiunto di strumentazioni e magazzini, gestione congiunta dei rifiuti di produzione, acquisizione congiunta di fattori produttivi; 2) vengono chiarite le deroghe al diritto della concorrenza per tutte le OP, che potranno negoziare contratti stabilendo un prezzo comune, pianificare la produzione, immettere il prodotto sul mercato e ottimizzare i costi di produzione, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno un trasferimento di proprietà del prodotto dagli agricoltori all’OP;

Art. 152b – CONDIVISIONE del VALORE: viene inserita la possibilità per tutti gli agricoltori di concordare con il loro primo acquirente clausole di condivisione sia degli utili che delle perdite, così come avviene nel settore dello zucchero;

Art. 157 – ORGANIZZAZIONI INTERPROFESSIONALI: 1) viene data la possibilità agli SM di  riconoscere OI che operino in differenti settori; 2) vengono inserite tra le finalità delle OI anche la definizione di clausole di condivisione del valore e l’implementazione di misure per la prevenzione e la gestione di rischi ambientali e
sanitari;

Art. 168 – RELAZIONI CONTRATTUALI: tutti i produttori, le OP e le AOP potranno richiedere una contrattualizzazione scritta obbligatoria per ogni vendita di prodotto, come già accade per il settore dell’olio di oliva, delle carni bovine e di alcuni seminativi (rendendo superflue le disposizioni specifiche);

Art. 209 – DEROGHE al DIRITTO della CONCORRENZA: 1) viene chiarito come le norme sulla  concorrenza non si applicano ad accordi, decisioni e pratiche concordate di produttori, OP e AOP, che riguardino la produzione, vendita e trasformazione di prodotti agricoli purché non siano contrarie agli obiettivi dell’art. 39 del TFUE;  2) al fine di una maggior sicurezza giuridica, produttori, OP e AOP possono richiedere un parere alla Commissione sulla compatibilità con gli obiettivi dell’art. 39 del TFUE; 3) in casi di crisi del mercato, le deroghe al diritto della concorrenza possono essere estese anche ad altri soggetti rispetto a produttori, OP e AOP, come ad esempio le cooperative;

Art. 222 – DECISIONI durante i PERIODI di GRAVE SQUILIBRIO dei MERCATI: le misure che possono essere decise sotto l’art. 222 (tra cui la pianificazione temporanea delle produzione utilizzata durante la crisi del latte), potranno essere implementate immediatamente in caso di crisi di mercato, e non più subordinate alla precedente attivazione del prezzo di intervento o dell’ammasso privato, e la loro durata potrà superare il limite di sei mesi attualmente previsto.