Nella camera di consiglio del 30 dicembre la Sezione di Controllo per l’Umbria DELIBERA di approvare la relazione riguardante “referto sui piani di razionalizzazione delle societa’ partecipate da enti pubblici aventi sede in Umbria (art. 1, commi 611 e 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)”.

Come è noto, la preoccupazione che lo strumento della partecipazione societaria possa costituire il mezzo per aggirare le prescrizioni di natura pubblicistica e, in particolare, le regole del patto di stabilità interno e i vincoli in tema di indebitamento, assunzione del personale e procedure ad evidenza pubblica, ha ispirato numerosi interventi legislativi che, in vista della sistematizzazione del settore, hanno posto significativi limiti alla costituzione di società, e all’assunzione o mantenimento di partecipazioni, prevedendo di conseguenza specifici obblighi di dismissione e di cessione delle partecipazioni stesse.

Alla sezione dell’Umbria sono pervenuti a questa Sezione complessivamente n. 93 piani di razionalizzazione, predisposti in attuazione della legge n. 190 del 2014. Nello specifico sono investiti la Regione, le due Province, quasi tutti i comuni umbri, l’Università degli Studi di Perugia e le Camere di Commercio.

Dall’insieme dei dati acquisiti emerge che gli enti pubblici con sede in Umbria vantano partecipazioni dirette in n. 108 società. Di queste, il 75% hanno sede legale in Umbria. Gli enti tenuti a predisporre e trasmettere il piano sono complessivamente n. 96. Di contro, i piani pervenuti sono n. 93 (non vi hanno ottemperato i comuni di Nocera Umbra, Valtopina e Monte Santa Maria Tiberina). L’81,7% degli enti interessati ha allegato al piano l’apposita relazione tecnica, prevista dal citato comma 612 al fine di motivare, sulla base di dati ed elementi oggettivi di tipo anche prospettico, le scelte dell’ente. Il 16% degli enti, dopo aver definito il piano di razionalizzazione, non hanno poi predisposto la “relazione sui risultati conseguiti”.

Interessante è leggere quali partecipate deve mantenere e dismettere la Regione Umbria e quali sono in liquidazione e la relativa quota di partecipazione sui quali la sezione rileva criticità come (4) l’omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alle società partecipate e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (5) assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili; (6) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.

Relativamente alla Provincia di Perugia al punto (3) si legge che il piano non prevede la riduzione di costi di funzionamento, al punto (6) assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili e al punto (7) omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate;  e altre anomalie.

Analogamente, per la Provincia di Terni si legge al punto (1) omesso invio della relazione tecnica; (2) l’opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla “indispensabilità” della partecipazione né da un’analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili e al punto (3) il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento e altre anomalie.

Per il Comune di Perugia si legge al punto (1) l’opzione per il mantenimento delle società non è sempre corroborata da considerazioni sulla “indispensabilità” della partecipazione né da un’analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili; (2) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti; (3) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (4) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili; (5) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate; (6) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall’obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni; non si è dato atto infatti di aver assunto, anche nei confronti delle altre partecipate, iniziative analoghe a quelle indicate per Umbria TPL e Mobilità S.p.A.; (7) La relazione sui risultati conseguiti è inadeguata in quanto la tempistica delle liquidazioni non è sempre evidenziata, nè si evidenziano gli esiti degli ulteriori indirizzi impartiti agli organismi partecipati e delle “Linee guida per i rappresentanti del Comune di Perugia. ..” approvate con atto del C.C. n. 53/2012.

Per il Comune di Terni invece al punto (1) L’opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da un’analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – con riferimento alle diverse scelte gestionali-operative possibili; (2) Il piano non tiene conto delle partecipazioni indirette, come sopra riportate, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo “Telemaco”; (3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento; (4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti; (5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili; (7) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall’obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni; 8) Omesso invio alla Sezione regionale di controllo e omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della “relazione sui risultati conseguiti” (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012).

Considerazioni analoghe per gli altri comuni umbri. Per la CCIAA di Perugia leggiamo che (1) Il piano non tiene conto di alcune partecipazioni indirette nella Sviluppumbria S.p.A. come riportate nell’allegato A, la cui presenza è stata desunta dall’applicativo “Telemaco”; (2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (3) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate. Per la CCIAA di Terni (1) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti; (2) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (3) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate; (4) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate.

In ultimo da segnalare che per l’Università di Perugia abbiamo (1) Omesso invio della “relazione tecnica” (art. 1, comma 612, legge n. 190/2014); (2) L’opzione per il mantenimento delle società non è corroborata da considerazioni sulla “indispensabilità” della partecipazione né da un’analisi comparativa dei costi – attuali e potenziali – con riferimento alle diverse scelte gestionalioperative possibili; (3) Il piano non prevede misure per la riduzione dei costi di funzionamento; (4) Assenza di informazioni circa la presenza di soli amministratori o di amministratori in numero superiore a quello dei dipendenti; (5) Omessa verifica della congruità di eventuali finanziamenti alla società partecipata e del raggiungimento dei risultati cui gli stessi erano stati erogati; (6) Assenza dell’analisi economico-finanziaria delle società partecipate, come anche dei risultati misurabili; (7) Omessa evidenziazione dei rapporti di debito credito con le partecipate; 8) Il carattere minoritario della partecipazione non esime dall’obbligo di attivarsi, anche attraverso la formulazione di proposte nelle sedi competenti, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni; 9) Omessa pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente della “relazione sui risultati conseguiti” (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012); 10) La “relazione sui risultati conseguiti” (art. 1, comma 612, legge n. 190/2012) è inadeguata in quanto manca l’indicazione dei tempi, modi ed effetti economici degli interventi da attuare.

La Corte ci dice anche che “raramente i piani hanno offerto analisi accurate della situazione economico-patrimoniale delle partecipate o si soffermati sui rapporti di debito-credito e sulla congruità dei finanziamenti erogati alle società partecipate. Molti piani sono risultati incompleti, specie per quanto riguarda le partecipazioni indirette, spesso non indicate o indicate solo se possedute tramite partecipazioni di controllo. La scelta di mantenere la partecipazione è risultata in molti casi immotivata in ordine alla “indispensabilità” della stessa, in tanti casi assunta sulla base di affermazioni generiche e senza evidenziarne il collegamento con le finalità istituzionali dell’ente.”

E’ dall’inizio degli anni ottanta che quote sempre maggiori di ricchezza regionale sono state gestite attraverso le società ‘controllate’. Con risorse economiche pubbliche sono state create società di capitali esterne, che hanno occupato il campo dell’economia regionale in vari settori e oltre lo spreco di risorse e il raggiungimento dei risultati, come segnala la relazione, a rimetterci sono sempre i cittadini che insieme ad una parte degli enti non partecipano più alla gestione del proprio territorio a vantaggio dei privati. Non c’è coinvolgimento popolare nella guida, nelle responsabilità e nei benefici di questa azione economica: esistono asset strategici che non si possono lasciare ai privati. E’ necessario mettere persone competenti al posto giusto e che il Pubblico torni al servizio dei cittadini e anche per questo occorre dire no a spinte liberiste riprendendo in mano le redini del Paese.