Oggetto: Decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali” – Elementi per rispondere ai quesiti e alle osservazioni emersi nel corso della discussione presso la Commissione XIII della Camera.

Articolo 1.

Con riferimento alla richiesta dell’Onorevole Cova di verificare che il quantitativo totale garantito di latte, assegnato all’Italia dalla normativa europea, sia quello indicato nella relazione tecnica, ossia 11.228.543 tonnellate, si fa presente che il calcolo del possibile superamento è stato effettuato allo scopo di quantificare la necessaria copertura finanziaria ed è stato effettuato disponendo dei soli dati delle consegne sino a gennaio 2015. Si tratta quindi di stime, in quanto tali soggette ad un fisiologico margine di scostamento.

Preliminarmente si precisa che, per un mero errore tipografico, la cifra 11.228.543 tonnellate deve intendersi 11.288.543 tonnellate, cosa che naturalmente non incide sulla cifra prudenzialmente indicata per l’eventuale esubero di produzione (225.771 tonnellate), che è stata calcolata sulla quota nazionale corretta.

Si precisa altresì che la quota totale di 11.288.543 è ripartita, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/447 della Commissione del 17 marzo 2015, in una quota consegne pari a 10.921.420,936 tonnellate e in una quota vendite dirette pari a 367.121,930 tonnellate.

Con riferimento alla stima delle risorse che saranno necessarie a coprire la rateizzazione, rilevo che i dati relativi alla produzione del mese di febbraio e quelli provvisori riferiti al mese di marzo, nell’evidenziare il superamento della quota nazionale per oltre 58.000 tonnellate, consentono di confermare la natura assolutamente prudenziale delle medesime stime e di rassicurare sul fatto che il margine previsto sarà ampiamente sufficiente a soddisfare tutte le eventuali richieste, considerando che il prelievo dovrebbe attestarsi su cifre inferiori rispetto a quelle – lo ripeto – prudenzialmente stimate in relazione.

Con riferimento alla richiesta dell’Onorevole Cova di confermare se il dato relativo al quantitativo di latte raccolto nel periodo 1° aprile 2014-31 gennaio 2015, pari a 9.116.836,492 tonnellate, riportato in relazione tecnica sia comprensivo anche delle vendite dirette, si fa presente che detto quantitativo non comprende le vendite dirette, ma è riferito solo alle consegne rilevate da Agea al 23 marzo.

Articolo 2.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell’Onorevole Gallinella in ordine ai criteri di ripartizione dei fondi, con riferimento al prelievo supplementare nel settore del latte, si fa presente che il meccanismo di riscossione mensile dei prelievi determina inevitabilmente un incasso contabile superiore al prelievo dovuto all’Unione europea; ciò in considerazione del fatto che alcuni allevatori producono meno della loro quota.

In tale circostanza, l’articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 49 del 2003, prevede che i prelievi riscossi in eccesso siano restituiti ai produttori titolari di quota che hanno versato, dando priorità a quelli per i quali il prelievo è stato riscosso indebitamente o comunque non risulti più dovuto e successivamente a quelli ubicati in zone di montagna e svantaggiate.

Qualora le suddette restituzioni non esauriscano le disponibilità finanziarie, ai sensi del successivo articolo 9, comma 4-ter, il residuo viene ripartito tra le aziende che hanno versato il prelievo con priorità per quelle che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007/08 e, a seguire, per quelli che non hanno superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo individuale disponibile, mentre nessuna restituzione poteva essere concessa a chi avesse superato tale soglia.

Con il decreto-legge n. 51 del 2015 si aggiunge quindi la possibilità di utilizzare le somme residue dalle restituzioni sopra descritte per restituire, nei limiti delle disponibilità, i prelievi versati anche alle aziende che hanno superato di oltre il 6 per cento, ma meno del 12 per cento, la loro quota, comunque nel limite del 6 per cento.

Con riferimento alla prospettiva paventata dall’Onorevole Gallinella, secondo cui modificare in itinere i criteri di ripartizione dei fondi, consentendo la compensazione anche a favore delle aziende che abbiano superato di oltre il 6 per cento ma meno del 12 per cento il quantitativo disponibile, possa generare contenziosi da parte delle aziende produttrici escluse da tale ampliamento, si fa presente che il decreto-legge n. 49 del 2003 ha sempre previsto uno sbarramento al di sopra del quale non sono previste restituzioni.

Prima della modifica introdotta dal decreto-legge n. 5 del 2009, come previsto dall’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 49 del 2003, veniva data priorità ai produttori che non avevano superato di oltre il 20 per cento ed erano comunque escluse la compensazioni per superamenti al di sopra del 100 per cento.

In ogni caso, il meccanismo preserva il diritto alla restituzione in favore dei soggetti che erano titolari di tale diritto prima dell’entrata in vigore del decreto-legge in esame, con una precisa articolazione di priorità, escludendo o, quantomeno, fortemente limitando il pericolo paventato dall’onorevole Gallinella.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell’Onorevole Taricco circa la possibilità che l’allargamento della platea dei soggetti in favore dei quali è ammessa la compensazione comporti anche una variazione dei criteri in base ai quali tale compensazione viene determinata, si fa presente che i criteri stabiliti tendono a premiare le aziende che hanno cercato di rispettare la propria quota e si sono avvicinate di più a tale obbiettivo.

Ad ogni modo, la restituzione viene effettuata rispettando le priorità preesistenti e l’allargamento della platea ai produttori che hanno superato fino al 12 per cento la loro quota individuale, non comporta alcuna variazione dei criteri di compensazione.

Con riferimento alla richiesta di rassicurazioni dell’Onorevole Catania sul fatto che dall’applicazione dell’articolo 2 non derivi pregiudizio nei confronti di alcuna azienda operante nel settore, si osserva che le modifiche introdotte non incidono sulle restituzioni già previste. Si procede alla restituzione ai soggetti che hanno superato di oltre il 6 per cento solo dopo aver restituito il prelievo ai soggetti indicati nel decreto-legge n. 49 del 2003, nell’ ordine da questo prestabilito. Nessun soggetto risulterà danneggiato dalla norma introdotta che lascia impregiudicati i diritti acquisiti allargando la platea dei possibili aventi diritto.

Articolo 3.

Per rispondere alla richiesta di chiarimenti dell’Onorevole Gallinella in ordine a quale sia la ratio della soglia minima di rappresentatività prevista dall’articolo 3, comma 1, che stabilisce che per il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali del settore lattiero-caseario è sufficiente che l’organizzazione rappresenti almeno il 20 per cento dell’attività economica del settore, è necessario preliminarmente inquadrare il contesto, come di seguito sintetizzato:

a. nel passato regime normativo, nel settore del latte non è stato intrapreso alcun tentativo di aggregazione, ancorché formale, finalizzato a creare una organizzazione interprofessionale. Anche le organizzazioni dei produttori, peraltro, sono poco numerose, nonostante il “pacchetto latte” ricomprendesse, tra i suoi obiettivi, anche quello dell’aggregazione della filiera;

b. in Italia il prodotto “latte bovino” è quasi interamente assorbito dal settore dei formaggi e dal fresco e il mercato del latte fresco è stato finora abbastanza remunerativo. Il mercato del “latte per il trasformato” è stato fortemente condizionato da parte dei prodotti a denominazione di origine, caratterizzati da una aggregazione storica nelle forme cooperative e dove i consorzi di valorizzazione assicurano funzioni usualmente svolgibili dalle organizzazioni interprofessionali;

c. i poli produttivi sono diversi e ben distinti tra loro, con logiche produttive e potenziali aggregativi differenti.

Ciò premesso, considerato che la quantità di latte “libero sul mercato” non è particolarmente significativa, prevedere una elevata soglia di rappresentanza economica (misurabile solo come produzione di latte bovino) avrebbe comportato, de facto, l’impossibilità di creare una organizzazione interprofessionale.

Le vigenti politiche di contenimento delle produzioni dei formaggi, soprattutto a denominazione di origine, stante la caduta dei consumi e le crescenti difficoltà di vendita unitamente alla prevista maggiore disponibilità di prodotto, richiedono che si avvii uno o più nuclei di “interprofessione”: le organizzazioni interprofessionali. È su queste che si potrà innestare lo sviluppo e il consolidamento di un dialogo interprofessionale di cui il settore ha urgente necessità.

La stessa norma, tra l’altro, prevede la nascita di organizzazioni interprofessionali per prodotto o per gruppi di prodotto. Ciò per rispondere alle realtà molto diversificate del territorio nazionale. Allo stesso modo, è stato previsto che, qualora sopraggiungano organizzazioni interprofessionali maggiormente rappresentative, il Ministero potrà procedere al riconoscimento di queste, stimolando così concretamente forme di integrazione e di aggregazione.

Articolo 5.

Con riferimento alla richiesta dell’Onorevole Gallinella che il Governo fornisca ulteriori precisazioni con riguardo alla possibilità per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate di richiedere i contributi compensativi di sostegno, a carico del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, si fa presente che, nell’ambito delle polizze assicurative agricole agevolate, il rischio “piogge alluvionali” viene sottoscritto ancora da poche imprese agricole e che gli eventi che si sono verificati nel periodo considerato hanno arrecato danni molto gravi a diverse realtà produttive agricole dei territori interessati.

L’aspetto della scarsa appetibilità della copertura agevolata di rischi come questo, da parte di alcuni settori produttivi e in alcuni territori, è stato preso in esame nella predisposizione del programma nazionale di sviluppo rurale nel quale, per dare una risposta a questi fabbisogni, è prevista, una misura “gestione del rischio” con la quale si metteranno a disposizione delle imprese agricole anche nuovi strumenti come i fondi di mutualizzazione e lo strumento per la stabilizzazione dei redditi, unitamente ad azioni informative mirate, con l’obiettivo di rendere sostenibile da parte delle imprese agricole anche la gestione di rischi come le piogge alluvionali.

Ora, nelle more dell’attivazione della misura, per fronteggiare l’emergenza e conseguentemente consentire la ripresa economica a produttiva delle imprese agricole colpite, nell’ambito delle possibilità consentite dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo, si è ritenuto necessario approvare la norma in questione per poter attivare gli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, in base al quale a favore degli agricoltori potranno essere concessi contributi in conto capitale fino all’80 per cento del danno accertato, prestiti ad ammortamento quinquennale per le esigenze di esercizio dell’anno in cui si è verificato l’evento dannoso e per l’anno successivo, proroga delle operazioni di credito agrario, agevolazioni previdenziali e, in caso di danni alle strutture aziendali ed alle scorte, contributi in conto capitale per il ripristino delle strutture e la ricostituzione delle scorte.

Con riferimento al suggerimento dell’Onorevole Catania di valutare anche la possibilità di estendere quanto previsto dall’articolo 5, in ordine alla possibilità, per le aziende agricole colpite da eventi alluvionali nel 2014 e non coperte da polizze assicurative agevolate, di richiedere i contributi compensativi di sostegno, alle aziende agricole che, pur coperte da polizze assicurative agevolate, non abbiano ricevuto i relativi rimborsi, si fa presente che l’esclusione dagli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale è riferita solamente all’evento “piogge alluvionali” e che, quindi, sono escluse solamente quelle imprese agricole che hanno sottoscritto polizze agevolate che comprendono anche questo rischio sulle colture che, al momento dell’evento, sono coperte dalle polizze assicurative. Si segnala peraltro che è in corso di preparazione una circolare esplicativa, che verrà condivisa con le regioni, dove si chiarirà anche questo aspetto.

Per altre casistiche, come ad esempio eventuali contenziosi in merito ai risarcimenti tra compagnie e agricoltori, non è possibile dare un riscontro in quanto si tratta di mere vicende contrattuali tra privati. Peraltro, essendo tali polizze oggetto di aiuto pubblico, l’eventuale ulteriore intervento degli aiuti compensativi a favore dei medesimi beneficiari sulle stesse colture non sarebbe compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale.

Articolo 6.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti dell’Onorevole Gallinella circa il fatto che l’articolo 6, che dispone il trasferimento delle funzioni dell’Agensud al Ministero, si riferisca anche ai progetti in corso di svolgimento da parte della gestione commissariale, si fa presente che, per quanto riguarda i progetti relativi alle infrastrutture irrigue, la Direzione generale dello sviluppo rurale del Ministero ha seguito, in qualità di responsabile, tutta la fase programmatoria, che si è conclusa con l’approvazione, da parte del CIPE, della Delibera n. 92 del 2010, e ha curato tutti i rapporti con il Dipartimento del tesoro del Ministero dell’economia e delle finanze e con la Ragioneria generale dello Stato, nella fase di concertazione del decreto interministeriale che ha autorizzato l’utilizzazione dei contributi pluriennali destinati all’attuazione della medesima delibera.

Per quanto riguarda la fase attuativa, la Direzione generale dello sviluppo rurale è competente dell’attuazione del Piano irriguo del Centro nord e ha la responsabilità della gestione dei capitoli di bilancio su cui sono allocate le risorse destinate alla ex gestione commissariale.

Pertanto, alla razionalizzazione delle strutture disposta dal decreto, consegue anche il trasferimento dei progetti infrastrutturali in corso, che sono naturalmente allocati nella stessa Direzione, che si avvarrà, a tal fine, anche delle risorse umane provenienti dalla cessata gestione.

Con riferimento al suggerimento dell’Onorevole Taricco di delineare con maggior precisione come verranno razionalizzate le strutture del Ministero, si fa presente che, fermo restando quanto sin qui esposto, è in corso di esame una modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2014 che ha definito l’organizzazione del Ministero, proprio al fine di trasferire le risorse in modo da consentire che la riorganizzazione avvenga in modo sostenibile, efficiente e razionale.