Molti sono coloro che ci chiedono spiegazioni in materia di OGM. La materia ha carattere strettamente comunitario e da un nostro approfondimento tecnico, emerge che l’articolo della Direttiva 2001/18/CE che può bloccare l’ingresso degli OGM sul territorio di uno stato membro, è il numero 23, che definisce le condizioni (di carattere prevalentemente sanitario) per avvalersi della “clausola di salvaguardia” che può temporaneamente limitare o vietare l’uso, o la vendita sul proprio territorio, di un OGM come tale o contenuto in un prodotto notificato e autorizzato per iscritto. Nel successivo capoverso, lo Stato membro provvede affinché, in caso di grave rischio, siano attuate misure di emergenza, quali la sospensione o la cessazione dell’immissione in commercio, e l’informazione del pubblico. La richiesta per il blocco dell’ingresso degli OGM da parte di uno stato membro, difficilmente non può essere accolta.
Nell’articolo 26 si riporta l’obbligo dell’etichettatura degli OGM e nel 26-bis, le misure volte ad evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti.
Con il 26-ter che si vuole introdurre, gli Stati membri possono adottare misure che limitano o vietano in tutto il loro territorio o in parte di esso, la coltivazione di tutti o di determinati OGM autorizzati, purché siano basate su motivazioni diverse da quelle legate alla valutazione degli effetti negativi sulla salute e sull’ambiente (già individuate nell’art.23).
Quindi, se una nazione non vuole coltivare gli OGM perché è una precisa volontà dei cittadini, può non farlo se venisse attuato l’art 26-ter sopra citato!
Per quanto concerne la commercializzazione, riferendosi ai mangimi per la zootecnia che, anche in Italia hanno per stragrande maggioranza contenuto OGM, allo stato attuale non si può fare nulla, visto che si violerebbero le regole del libero scambio sancite da Bruxelles.