Il nostro Paese, assieme ad altri 10 Stati membri, ha adottato l’Euro nel 1999, e, conformemente alle procedure costituzionali previste, lo ha fatto senza alcuna preventiva consultazione popolare. L’Italia ha, infatti, aderito alla moneta unica in forza del Trattato di Maastricht, ratificato con legge n. 454 del 1992; la Costituzione, all’art. 75, vieta di sottoporre a referendum abrogativo le «leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali» e, dunque, anche le leggi di esecuzione degli stessi.
L’adesione a questa unità monetaria – avvenuta senza che i cittadini abbiano potuto esprimere la propria posizione, se da un lato ha comportato il vantaggio di aver scongiurato, nel breve periodo, la svalutazione della lira rispetto alle monete degli altri Stati membri (quale il marco tedesco), dall’altro ha tolto al nostro Paese la sovranità monetaria cambiando radicalmente la nostra economia, diminuendo il nostro potere d’acquisto, cambiando insomma il nostro modo di vivere.
Posto che questa integrazione europea ha disatteso tutti gli obiettivi dei trattati istitutivi e della stessa unione monetaria, con la proposta di legge costituzionale che vi presento, visto che molti cittadini mi chiedono del punto 8 dell’agenda, voglio mostrare che idee ce ne sono, ma che occorre ancora un po’ di tempo al gruppo per chiudere alcune “diversità” di stesura.
Nella mia ipotesi di PDL, che potete leggere di seguito, si vuole dare mandato al Governo italiano a trovare tutte le soluzioni necessarie a rispettare la volontà popolare, qualora i cittadini si dichiarassero contrari alla permanenza dell’Italia nell’eurozona.

 

Articolo 1
1. Il Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, indice un referendum, da svolgersi in concomitanza con le prime consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento che si terranno successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, avente per oggetto il quesito indicato nell’articolo 2.
2. Hanno diritto di voto tutti i cittadini che, alla data di svolgimento del referendum, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune, a termini delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica, 20 marzo 1967, numero 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2
1. Nei tre mesi antecedenti lo svolgimento del referendum di cui all’articolo 1, il servizio Radiotelevisivo pubblico nazionale promuove una campagna informativa e pubblicitaria finalizzata all’acquisizione, da parte dei cittadini, degli elementi utili ad una partecipazione consapevole, attraverso programmi e dibattiti che illustrino la finalità e le conseguenze del quesito di cui all’articolo 3, attraverso il confronto di diversi orientamenti, anche utilizzando i casi omologhi di altri Stati membri dell’Unione europea.

Articolo 3
1. Il quesito da sottoporre al referendum è il seguente:
“Ritenete voi che il governo italiano debba urgentemente sottoporre al Consiglio dell’Unione europea, a norma dell’articolo 48 del Trattato sull’Unione europea, un progetto inteso a modificare i vigenti Trattati europei per richiedere la cessazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione all’eurozona ?”

Articolo 4
1.La propaganda relativa allo svolgimento del referendum previsto dalla presente legge costituzionale è disciplinata dalle disposizioni contenute nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212, 24 aprile 1975, n. 130, nonché nell’articolo 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni.
2. Le facoltà riconosciute dalle disposizioni vigenti ai partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento e ai comitati promotori di referendum sono estese anche agli enti e alle associazioni aventi rilevanza nazionale e che abbiano interesse positivo o negativo verso l’argomento del quesito di cui all’articolo 2. Tali enti ed associazioni sono individuati, a richiesta dei medesimi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.
3. La Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi formula gli indirizzi atti a garantire ai partiti, enti e associazioni di cui al comma 2 la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive dedicate all’illustrazione del quesito referendario, entro i termini stabiliti per le elezioni di cui al comma 1 dell’art. 1.

Articolo 5
1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla sua promulgazione.